La revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. 163/2006 resta nella giurisdizione esclusiva (Cons. Stato n. 4662 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la revisione del prezzo di un appalto pubblico di servizi disciplinata dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. Il giudice adito non deve verificare, in aggiunta alla riconducibilità del caso concreto alla materia nominata, la natura autoritativa delle funzioni esercitate dall’amministrazione: una simile indagine introdurrebbe un limite ulteriore rispetto al vincolo delle «particolari materie» posto dall’art. 103 Cost. e comprometterebbe i principi di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo. La clausola convenzionale che recepisce il modello legale dell’art. 115 non si sottrae alla giurisdizione amministrativa per il solo fatto di essere puntuale nell’individuare tempi e criteri del compenso revisionale. La giurisdizione esclusiva copre tanto l’an quanto il quantum della pretesa, in ossequio al principio di concentrazione delle tutele.

Il Fatto

Una società affidataria di una convenzione Consip per i servizi di pulizia e decoro degli immobili scolastici agiva davanti al TAR Toscana per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato in relazione alle prestazioni eseguite fino al termine del servizio. La domanda si fondava sull’art. 10, comma 5, della Convenzione, che richiama espressamente l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, e sull’art. 9.4 del Capitolato Tecnico, che ancora l’aggiornamento annuale del canone alla variazione dell’indice ISTAT FOI.

Il giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Secondo il TAR, la pretesa dell’appaltatore, essendo la clausola compiutamente determinata nell’an e nel quantum, si risolverebbe in una mera domanda di adempimento contrattuale. La società proponeva appello, contestando la declinatoria e invocando la portata oggettiva della giurisdizione esclusiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato costituzionale dell’art. 103 Cost.: la giurisdizione esclusiva opera «per particolari materie», individuate dal legislatore con sufficiente determinatezza. Richiamando la Corte costituzionale n. 35 del 2010, la sentenza esclude che il riparto possa fondarsi su blocchi di materia o su valutazioni ontologicamente opinabili circa la situazione soggettiva azionata. Ciò che rileva è la sussumibilità del caso concreto nella materia nominata.

La pronuncia affronta il rapporto con la Corte costituzionale n. 204/2004, chiarendone la portata. I principi del «necessario collegamento» con il potere sono rivolti in prima battuta al legislatore; al giudice spetta semmai la delibazione di incostituzionalità della norma, non la disapplicazione nel singolo caso. L’indagine caso per caso renderebbe incerto il presupposto processuale della giurisdizione e contrasterebbe con gli artt. 24 e 111 Cost., oltre che con il principio di concentrazione delle tutele affermato dalle Sezioni Unite a partire dalla sentenza n. 4636/2007.

Passando alla verifica concreta, il Collegio rileva che l’appalto è disciplinato ratione temporis dal d.lgs. n. 163/2006 e che il meccanismo revisionale contrattuale è sostanzialmente ricognitivo del modello dell’art. 115, con rinvio all’istruttoria e, in mancanza, agli indici ISTAT FOI. La giurisdizione esclusiva è quindi radicata. Quanto al vincolo di particolarità, il puntuale richiamo dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. a un istituto normativamente identificato soddisfa il limite dell’art. 103 Cost.

Il Collegio conferma l’inestricabile intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi: la revisione opera nella fase esecutiva, ma persegue interessi pubblici mediante moduli procedimentali e provvedimentali. Richiamando Cons. Stato n. 5446/2019, n. 489/2025 e n. 7756/2022, si ribadisce che l’istruttoria non attribuisce un diritto soggettivo all’aggiornamento automatico. Il carattere eventualmente vincolato dell’atto non esclude l’interesse legittimo, secondo la Corte costituzionale n. 127/1998.

La sentenza distingue l’indirizzo delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 21990/2020, n. 35952/2021, n. 3935/2022): l’eccezione alla giurisdizione amministrativa vale solo quando il meccanismo revisionale sia pattiziamente autonomo e svincolato dall’art. 115. Nel caso di specie difetta tale autonomia. L’appello è pertanto accolto; la sentenza è annullata ex art. 105 cod. proc. amm. con rinvio al TAR Toscana, e le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

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