Moltiplicatore ultimo anno di servizio e cessazione infra-annuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 43 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 — il c.d. moltiplicatore — si applica al personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, il cui trattamento sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo. Il montante individuale dei contributi è incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. L’incremento si aggiunge a quanto già spettante per il periodo di servizio effettivamente prestato: non è consentito moltiplicare per 6 l’imponibile dell’anno solare, omologando la posizione di chi è cessato infra-annualmente a quella di chi ha cessato al 31 dicembre.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco con mansioni di Capo Reparto, è stato collocato in quiescenza al raggiungimento del limite di età ordinamentale e ha chiesto all’INPS il ricalcolo della pensione liquidata con il sistema misto, invocando l’incremento del montante contributivo di 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio.

Non avendo ricevuto risposta all’istanza e rilevando dall’esame del Mod. 5007 l’assenza di traccia del beneficio, ha adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Istituto agli arretrati. Costituitosi in giudizio, l’INPS ha sostenuto la correttezza della pensione, provvisoriamente conferita, e documentato l’avvenuta applicazione del moltiplicatore.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato il foglio di calcolo depositato dall’INPS, dal quale emerge che la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, pari a euro 39.619,87, è stata incrementata nella misura di 5 volte (39.619,87*5 = 198.099,35) e che tale importo è stato sommato agli imponibili relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, per complessivi euro 38.449,32.

La somma delle due voci, pari a euro 236.548,67, è stata moltiplicata per l’aliquota di computo del 33%, con un montante contributivo dell’anno corrente di euro 78.061,06. La Corte ha quindi ritenuto che l’Istituto abbia regolarmente applicato l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997.

Il ricorrente ha replicato che la misura di 5 volte costituisce il paramento quantitativo dell’incremento, che rappresenta un quid pluris rispetto al dato di riferimento e si aggiunge a quanto dovuto: di qui la pretesa di moltiplicare per 6 l’imponibile dell’ultimo anno, conteggiando per intero il 2023. La Corte ha respinto la tesi perché essa, in luogo degli imponibili dei mesi di servizio effettivamente prestato, avrebbe determinato una non ammessa omologazione tra chi è cessato nel corso dell’anno e chi è cessato al 31 dicembre.

La Sezione ha inoltre osservato che i prospetti allegati dalla difesa a sostegno della prospettazione si riferiscono a un differente giudizio e riguardano una persona cessata dal servizio in data 31 dicembre 2021, circostanza che ne conferma l’estraneità al caso.

Il ricorso è stato pertanto respinto. Le spese sono state interamente compensate, ricorrendo le ragioni dell’art. 31, comma 3, del C.G.C., poiché il riconoscimento del beneficio è evincibile solo dalla documentazione depositata in giudizio dall’INPS e l’istanza amministrativa non ha ricevuto riscontro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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