Contributi pubblici non rendicontati: responsabilità erariale e dolo contrattuale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 19 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato percettore di contributi pubblici è legato all’ente erogante da un rapporto di servizio che prescinde dal titolo della gestione del denaro pubblico e lo rende responsabile del danno erariale derivante dallo sviamento delle risorse. La mancata presentazione della rendicontazione finale non è irregolarità meramente formale: integra l’antigiuridicità oggettiva della condotta e, secondo il regime dell’art. 2697 c.c., grava sul beneficiario l’onere di dimostrare il corretto impiego del contributo nell’an, nel quando e nel quomodo. La responsabilità si estende all’amministratore e legale rappresentante della società beneficiaria che abbia diretto l’operazione. Ove l’inadempimento sia cosciente e il programma non sia stato realizzato, la condotta è qualificabile a titolo di dolo contrattuale, senza necessità di provare la piena consapevolezza del pregiudizio erariale. La chiusura del fallimento per compiuta ripartizione dell’attivo non elimina la legittimazione passiva della società, non cancellata dal registro delle imprese, nella persona del curatore.

Il Fatto

Una società, costituita nell’aprile 2016, presenta domanda di accesso a un bando regionale per l’acquisizione di aziende in crisi. Il progetto riguarda uno stabilimento di una cartiera chiusa, con un programma di investimenti e un piano di assunzioni. L’ente gestore concede un contributo a fondo perduto per entrambe le sezioni e, dopo una rendicontazione intermedia, eroga le relative quote. La società, però, non conclude l’investimento nei termini e non presenta la rendicontazione finale, né entro i novanta giorni previsti dal bando, né successivamente.

L’ente revoca integralmente l’agevolazione e chiede la restituzione delle somme erogate. La società fallisce. La Procura contabile cita in giudizio la società, in persona del curatore, e l’amministratore unico, chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno erariale. I convenuti restano contumaci. Nelle more, la procedura fallimentare è dichiarata chiusa per compiuta ripartizione finale dell’attivo; la società non risulta cancellata dal registro delle imprese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti, regolarmente notificati, e ritiene di poter decidere nel merito senza ulteriori acquisizioni istruttorie. La domanda è accolta. Gli accertamenti confermano tanto gli elementi oggettivi quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

Sul piano del rapporto di servizio, la sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui il privato percettore di contributi è compartecipe diretto dell’attività pubblica in virtù della funzionalizzazione della gestione delle risorse. Ne deriva la responsabilità sia della società beneficiaria sia dell’amministratore che ha presentato la domanda e sottoscritto l’atto di adesione. La giurisdizione contabile sussiste anche in presenza di fallimento della persona giuridica, per l’autonomia soggettiva della massa. Quanto alla chiusura della procedura, il Collegio richiama l’art. 118 legge fallimentare e l’art. 43 r.d. n. 267/1942: il curatore mantiene la legittimazione processuale. Gli effetti della sentenza, tuttavia, non si estendono alla persona fisica del curatore, estranea alla disponibilità delle risorse.

Sul piano della condotta, la sentenza valorizza l’omessa rendicontazione come causa della revoca e del danno. Richiamata la giurisprudenza dell’Unione in tema di irregolarità e affidamento, il Collegio afferma che la mancata documentazione della spesa comprova l’antigiuridicità oggettiva e sposta sul beneficiario l’onere probatorio del corretto impiego. Nel caso concreto, la società, incassata l’erogazione, non ha svolto l’attività per cui i fondi erano stati concessi. Il nesso di causalità è quindi ravvisato rispetto alla mancata integrale restituzione del contributo.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte qualifica la condotta come dolosa, ravvisando un dolo contrattuale consistente nell’inadempimento volontario e cosciente dell’obbligo di rendicontazione. Non ritiene necessario accertare la piena consapevolezza del danno. Le condotte si caratterizzano, inoltre, per il consapevole sviamento delle risorse rispetto alle finalità previste dal bando. Il danno è quantificato nel finanziamento non restituito, maggiorato degli oneri di agevolazione, con conferma dell’importo da parte dell’ente. I convenuti sono condannati in solido, con le spese di giudizio poste a loro carico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *