Ottemperanza all’ordinanza di assegnazione somme: prova del giudicato del titolo (TAR Campania n. 1211 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal giudice dell’esecuzione, il ricorrente è onerato di provare non solo la definitività del provvedimento di assegnazione per mancata opposizione, ma anche il passaggio in giudicato del titolo esecutivo presupposto, per la cui esecuzione è stato azionato il pignoramento presso terzi. Nel caso del decreto ingiuntivo, tale definitività va documentata mediante certificazione della cancelleria del giudice civile. È inoltre necessaria la notifica del ricorso al debitore originario, parte necessaria del giudizio di ottemperanza. L’adempimento spontaneo dell’amministrazione in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere; l’assenza di prova dei presupposti processuali giustifica la compensazione integrale delle spese e preclude l’accertamento della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente agisce ex art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione n. 4796/2024, resa il 17 febbraio 2025 dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata in una procedura di pignoramento presso terzi e notificata in forma esecutiva il 26 febbraio 2025. Con tale provvedimento le era stato assegnato l’importo di € 1.711,65, dovuto dal terzo Asl Napoli 3 Sud e comprensivo delle spese di procedura.

La procedura esecutiva da cui deriva l’ordinanza era stata attivata per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale. La ricorrente chiede la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo. Nel corso del giudizio l’Asl ha documentato l’integrale soddisfacimento della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che l’ordinanza di assegnazione è stata regolarmente notificata all’amministrazione il 21 maggio 2025, che il titolo è divenuto esecutivo per mancata opposizione e che alla data di proposizione del ricorso nessun adempimento era intervenuto. La mancanza di risorse non può costituire ostacolo al pagamento.

Poiché l’amministrazione ha documentato l’integrale soddisfacimento della pretesa in corso di causa, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, peraltro oggetto di specifica istanza della ricorrente.

Quanto all’accertamento della soccombenza virtuale, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del 10 aprile 2012, n. 2, secondo cui il rimedio dell’ottemperanza avverso le ordinanze di assegnazione somme del giudice ordinario è ammesso purché il provvedimento si sia consolidato per non essere stato opposto nei termini. La stessa decisione ha chiarito che le esigenze di pienezza ed effettività della tutela postulano rimedi efficaci quando l’amministrazione, nonostante l’ordine di esecuzione del credito, resti inerte.

Tuttavia, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la parte che agisce in ottemperanza deve provare, oltre alla definitività dell’ordinanza di assegnazione, anche il passaggio in giudicato del titolo presupposto. Il comando giudiziale azionato non deve solo essere contenuto in un provvedimento non più impugnabile, ma esprimere un accertamento definitivo e stabile del diritto e della condanna dell’amministrazione (TAR Roma, Sezione I bis, n. 10522/2018).

Nel caso concreto manca la prova che il decreto ingiuntivo presupposto abbia assunto tale definitività, non essendo stata depositata la certificazione di mancata opposizione della cancelleria civile. Non risulta inoltre provata la notifica del ricorso al debitore originario, parte necessaria del giudizio conclusosi con l’ordinanza ottemperanda. Per queste ragioni, anche in considerazione dell’adempimento spontaneo, le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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