Ottemperanza limitata al giudicato e divieto di nuovi diritti nel giudizio esecutivo (TAR Lazio n. 1069 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice assicura l’integrale esecuzione del giudicato, ma non può esorbitare dal perimetro del dictum. Vale anche in sede esecutiva la regola secondo cui non possono essere riconosciuti diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli affermati con la sentenza da eseguire, pur se a essa conseguenti o collegati. Il giudice dell’ottemperanza deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione abbia eseguito la prestazione imposta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. presuppone una pronuncia di accertamento dell’inottemperanza all’ordine giudiziale e non può essere accolta se l’esecuzione è intervenuta nel corso del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 812/2024, con cui il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, aveva ordinato al Comune resistente di mettere a disposizione i documenti indicati ai punti 8, 9, 10 e 11 dell’istanza di accesso del 25 luglio 2024, liquidando le spese di lite in euro 1.500,00 oltre accessori.

Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine assegnato per l’esecuzione e del termine dilatorio per il pagamento delle spese, chiedendo la nomina di un Commissario ad Acta e la fissazione della penalità di mora, avendo sollecitato l’esecuzione con atti di diffida. Il Comune ha depositato dichiarazione del responsabile dell’Area I e documentazione attestante il pagamento delle spese e la trasmissione dei documenti con PEC del 5 settembre 2025. Il ricorrente ha poi insistito per l’ostensione dell’elenco degli immobili di proprietà comunale, corrispondente al punto 13 dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto che l’interesse sotteso al giudizio proposto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., come cristallizzato nella sentenza da eseguire, è stato soddisfatto. Non è contestata l’ostensione dei documenti di cui ai punti 8, 9, 10 e 11, né la liquidazione delle spese di lite e accessori.

Il ricorrente insiste però per l’ostensione di un documento che non ha formato oggetto del dictum della sentenza n. 812/2024. Il Collegio richiama i passaggi testuali della decisione, che limitano l’accoglimento ai documenti identificati nella memoria del 22 novembre 2024. La pretesa relativa al punto 13 resta quindi estranea al giudicato.

Il Collegio enuncia i principi sui poteri del giudice dell’ottemperanza, diretti ad assicurare l’integrale esecuzione del giudicato. Se nelle more interviene l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale, il giudice non può che prenderne atto. Il giudice dell’ottemperanza non può esorbitare da tale limite, valendo la regola comune ai giudizi esecutivi secondo cui non possono essere riconosciuti diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli fatti valere e affermati con la sentenza da eseguire. Il principio guida l’interprete nella perimetrazione di quanto è coperto dal giudicato e di ciò che vi esula, come affermato da Cons. Stato sez. II, 29/04/2025, n. 3624.

In conclusione, è intervenuta l’esecuzione integrale della sentenza n. 812/2024. Il Collegio non può ordinare all’amministrazione un facere non coperto da giudicato e dichiara la cessazione della materia del contendere, risultando la pretesa dedotta con l’actio iudicati integralmente soddisfatta.

La stessa sorte riguarda le domande accessorie, in particolare quella ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: la condanna alle astreintes presuppone una pronuncia sul merito della lamentata inottemperanza. Stante l’intervenuta esecuzione e la parziale soccombenza del ricorrente, le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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