Assegno non trasferibile, accredito su conto altrui e responsabilità della banca (Cass. civ. Sez. I n. 1642 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La banca che accrediti la somma portata da un assegno non trasferibile su un conto corrente non intestato al prenditore non è responsabile dell’operazione quando il prenditore stesso, titolare del titolo, abbia consegnato i titoli per l’incasso disponendo l’accredito su quel conto. In tal caso il versamento costituisce esercizio del diritto di disposizione della somma da parte del legittimato e non pagamento a soggetto diverso dal prenditore, sicché resta estranea la questione della derogabilità della clausola di non trasferibilità e non opera il divieto di cessione posto a tutela della circolazione del titolo. La ratio dell’art. 43, primo comma, legge ass. è infatti quella di ridurre il rischio che l’incasso avvenga per effetto di una girata proveniente da soggetto non legittimato.
Il Fatto
La ricorrente agiva per ottenere la condanna della banca alla restituzione di una somma portata da assegni non trasferibili intestati al padre, illegittimamente accreditata su un conto corrente della compagna di lui. Il giudizio di primo grado le era sfavorevole e la Corte d’Appello di Bologna respingeva il gravame. Proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi; la banca resisteva con controricorso, mentre le altre intimate non svolgevano difese.
La questione centrale riguarda la legittimità dell’accredito di titoli non trasferibili su un conto non intestato al beneficiario, a fronte di una mera richiesta verbale dello stesso, e l’eventuale qualificazione del versamento come donazione indiretta affetta da nullità per vizio di forma, rilevabile d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 43 legge ass. e delle norme sul mandato e sul conto corrente. Riconosce che la regola impone il pagamento al prenditore o l’accredito, a sua richiesta, sul suo conto corrente. Tuttavia osserva che la previsione è sottesa dall’effetto essenziale della clausola di intrasferibilità, che rende il titolo documento a legittimazione invariabile e vieta la cessione se non mediante girata per l’incasso a un banchiere.
Nel caso concreto i titoli risultano negoziati per l’incasso dal soggetto legittimato, mediante accreditamento su conto non a lui intestato ma sul quale egli aveva una delega a operare. È quanto aveva accertato la corte territoriale: il titolare degli assegni aveva consegnato i titoli allo sportello disponendo l’accredito sul conto della compagna. La banca, pertanto, si era attenuta alle disposizioni dell’intestatario dei titoli.
Il Collegio prende le distanze dall’orientamento richiamato dalla corte d’Appello — secondo cui la banca che paghi un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal prenditore non risponde se il prenditore ha autorizzato il pagamento (Cass. Sez. 1 n. 13508-14, Cass. Sez. 1 n. 1205-00) — ritenendolo non centrato. Nella fattispecie non vi è stato pagamento a soggetto diverso dal prenditore, ma versamento diretto della somma da parte dello stesso prenditore su un determinato conto.
Il prenditore di un assegno circolare non trasferibile che versi la somma su un conto dispone del proprio diritto sulla somma, non della legittimazione a riscuotere. La banca non è quindi responsabile dell’accreditamento, che corrisponde a una precisa scelta del titolare, sostitutiva della riscossione diretta, alla stessa stregua del versamento di denaro contante su un conto proprio o altrui.
Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili. Il tema della qualificazione del versamento come donazione indiretta non era mai stato prospettato nei gradi di merito, essendo emerso solo nella comparsa conclusionale d’appello. La nullità di un atto è rilevabile d’ufficio solo quando l’atto rientra nell’oggetto del processo perché posto a fondamento della domanda, non quando oggetto e domanda ne prescindono. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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