Estinzione anticipata e rimborso dei costi up-front (ABF Collegio di Roma n. 311 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, ai sensi dell’art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

Il Fatto

La parte ricorrente, dopo l’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato il 5 maggio 2015, ha chiesto all’intermediario la riduzione del costo totale del credito per l’importo complessivo di Euro 2.514,36, oltre interessi legali. Il rapporto si era estinto in anticipo nell’agosto 2019, quando restavano da pagare 69 rate su 120. La domanda riguardava la riduzione delle spese di istruttoria, delle commissioni di intermediazione creditizia, delle commissioni di gestione della pratica e delle commissioni a favore dell’intermediario finanziario, calcolate con il metodo pro quota.

L’intermediario, dopo la presentazione del ricorso, ha corrisposto ulteriori Euro 1.709,09 mediante assegno circolare dell’8 settembre 2025, sostenendo che nessun altro importo fosse dovuto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile. L’art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993 è stato letto alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), secondo cui il diritto alla riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche ai contratti stipulati prima della pubblicazione di quella decisione, come chiarito dalla decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento.

Il Collegio ha poi richiamato l’evoluzione normativa: la novella dell’art. 11-octies, co. 1, del d.l. n. 73/2021, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni transitorie con la sentenza n. 263/2023 e la successiva sostituzione dei periodi dell’art. 11-octies, co. 2, ad opera dell’art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023. Poiché il contratto era stato stipulato prima del 25 luglio 2021, si è ritenuto di applicare l’art. 125-sexies nel testo precedente, come interpretato dal Collegio di coordinamento, con esclusione delle imposte dalla riduzione.

Quanto ai criteri, il Collegio ha ribadito che i costi up-front, in assenza di una clausola contrattuale comprensibile e proporzionata, si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato e la curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica. Nel caso concreto, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con la decisione n. 10027 del 2017 del medesimo Collegio, sono state ritenute valide le pattuizioni contrattuali, salvo che per le spese di istruttoria, qualificate come costo recurring con applicazione del coefficiente lineare del 57,50%, pari a 69/120.

Il calcolo ha evidenziato che l’importo complessivamente ancora dovuto coincide con quanto già corrisposto dall’intermediario dopo la presentazione del ricorso, comprensivo degli Euro 20,00 per le spese di presentazione. Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nulla è stato riconosciuto a titolo di spese legali, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali in materia di riduzione del costo del credito per estinzione anticipata dei finanziamenti con cessione del quinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *