Selezione per assegno di ricerca e carenza di interesse del secondo classificato (TAR Emilia-Romagna n. 180 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento degli atti di una selezione pubblica per l’attribuzione di un assegno di ricerca, la sopravvenuta esecuzione integrale del contratto, stipulato per la durata prevista dal bando e non rinnovabile, determina la carenza di interesse del candidato collocato in posizione non utile, che non potrebbe più conseguire il bene della vita richiesto. L’improcedibilità del ricorso consegue all’esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato, non essendo configurabile alcuna utilità residua, patrimoniale o strumentale. L’assenza di una domanda di risarcimento del danno, e persino di una riserva di proporla in futuro, preclude la conservazione dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini di cui all’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. Il principio opera anche quando il ricorrente abbia prospettato plurimi vizi di legittimità della procedura.

Il Fatto

La ricorrente partecipava a una selezione pubblica indetta da un dipartimento universitario per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi. Collocatasi al secondo posto della graduatoria, impugnava il decreto di approvazione degli atti, i verbali della commissione e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento della procedura e deducendo tre motivi: la violazione dei requisiti di partecipazione da parte della controinteressata, l’illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli e l’irragionevolezza dell’attribuzione dei punteggi, segnatamente per il colloquio.

Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare. Nel corso del giudizio l’amministrazione resistente eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse, essendo il contratto scaduto e non rinnovato. La questione giungeva così alla pubblica udienza, ove il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione di carenza di interesse e la ritiene fondata. Dal contratto sottoscritto con la controinteressata emerge una durata di un solo anno, dall’1.5.2023 al 30.4.2024, senza previsione di rinnovo. L’amministrazione ha inoltre precisato, senza contestazione avversaria anche ai fini dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., che il contratto non è stato effettivamente rinnovato.

Gli effetti del provvedimento impugnato si sono dunque da tempo esauriti. La ricorrente non potrebbe ottenere alcuna utilità concreta dall’annullamento, ossia quel bene della vita consistente nell’affidamento del contratto di ricerca, atteso che il rapporto è stato interamente eseguito.

Il Tribunale esclude altresì la persistenza di un interesse strumentale all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori. La parte ricorrente non ha formulato domanda di risarcimento dei danni, né ha avanzato riserva di presentarla in futuro. Tale omissione preclude l’operatività del meccanismo dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., che consente la decisione sul merito dell’illegittimità in funzione della successiva azione risarcitoria.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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