Priorità valutate al momento della domanda di aiuto non del controllo (TAR Toscana n. 307 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso agli aiuti del Programma di Sviluppo Rurale, i criteri di selezione del bando devono essere verificati con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto, salvo che la lex specialis disponga diversamente per specifici criteri. La verifica effettuata prima dell’emissione del contratto di assegnazione può condurre alla riduzione del punteggio solo ove accerti la mancata conferma di quanto dichiarato nella domanda e nel piano aziendale, non già ove raffronti la situazione originaria con le consistenze rilevate al momento del controllo. Una volta ammessa la modifica della unità tecnico-economica in corso d’opera, la rideterminazione del punteggio non può fondarsi su rilievi zootecnici sopravvenuti. La domanda risarcitoria proposta in via congiunta richiede la prova di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, incluso l’elemento soggettivo della colpa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa agricola, presentava in data 3.11.2016 domanda di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – Annualità 2016”, per un importo di euro 120.828,50. In sede di prima attribuzione la domanda otteneva un punteggio di 37 e non rientrava tra quelle finanziabili; veniva poi considerata a seguito di scorrimento di graduatoria decretato il 10.05.2019.

Nel corso dell’istruttoria sui requisiti l’amministrazione regionale rilevava motivi ostativi e, all’esito del contraddittorio procedimentale, decretava il diniego al finanziamento rideterminando il punteggio in 32. Il declassamento derivava dal mancato riconoscimento del requisito di priorità del Macro-criterio III, lettera b), relativo allo standard output inferiore a 50.000 euro, con conseguente ricollocazione della domanda tra quelle non finanziabili. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo violazione dell’art. 9 del bando ed eccesso di potere, e formulava domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il motivo di annullamento. Il decreto impugnato si fonda su un’unica ragione di diniego, il che delimita l’oggetto del contendere. La verifica regionale era stata condotta sulla base della relazione tecnica integrativa inviata il 27.9.2019 e delle verifiche di stalla del 25.10.2019, dalle quali era emersa una consistenza zootecnica incompatibile con il limite di standard output.

Il Tribunale osserva che l’art. 9, comma 1, del bando impone che i criteri di selezione siano verificati “con riferimento al momento della domanda di aiuto”. L’unica eccezione testuale riguarda il macro criterio Territorio. La clausola sulla conferma dei criteri prima della liquidazione del saldo va riferita al momento di presentazione della domanda, non a quello del controllo, pena la contraddittorietà interna della disposizione.

Quanto all’art. 6.2, che disciplina il mantenimento della unità tecnico-economica e le modifiche in corso d’opera, il Collegio rileva che il provvedimento non ha considerato inammissibili le modifiche, ma si è limitato a rideterminare il punteggio. La lettura sistematica delle due disposizioni porta a concludere che, ammessa la modifica, i criteri del punto III vanno applicati secondo l’art. 9.1 e verificati rispetto alla domanda originaria.

La verifica condotta dall’amministrazione, dunque, una volta ritenuta ammissibile la modifica, non poteva valutare il piano di coltivazione attualizzato e la consistenza zootecnica alla data del sopralluogo. Tale lettura è coerente con le finalità del bando, volto a sostenere l’avviamento delle imprese giovanili e gli investimenti iniziali nelle condizioni originarie in cui la decisione è maturata. La tesi opposta finirebbe per premiare realtà produttive statiche, frustrando la ratio dell’incentivo.

Respinta invece la domanda risarcitoria. Il ricorrente non offre prova del nesso causale né dell’elemento soggettivo della colpa. La responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura di illecito aquiliano e l’illegittimità provvedimentale è solo indice presuntivo di colpevolezza: nel caso concreto l’applicazione delle regole del bando non è riconducibile a errore non scusabile. Le spese sono compensate per la soccombenza parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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