Revoca CIGO e annullamento d’ufficio tra falsa rappresentazione e termini (TAR Puglia n. 34 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’I.N.P.S. annulla in autotutela le autorizzazioni alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è espressione di potere discrezionale e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, non venendo in rilievo una mera ripetizione di somme rispetto a provvedimenti validi ed efficaci. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, quale che fosse il contributo del destinatario, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, cod. proc. amm. — rectius legge n. 241/1990. L’annullamento d’ufficio adottato oltre il termine di diciotto mesi è legittimo quando si fonda sull’accertata falsa rappresentazione dei fatti offerta dall’istante, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, legge n. 241/1990. La motivazione per relationem è sufficiente quando recepisce le risultanze istruttorie della Guardia di Finanza e le valuta nei loro elementi di fatto.

Il Fatto

Una società operante nella produzione di alimenti a base di carne otteneva negli anni 2014 e 2015, ai sensi della legge n. 164/1975, diverse autorizzazioni alla CIGO, deducendo una contrazione delle commesse e dell’attività lavorativa.

Nel 2019 il Direttore Provinciale dell’I.N.P.S. di Lecce annullava in autotutela quelle autorizzazioni, sulla base degli esiti di accertamenti della Guardia di Finanza. La società impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, lamentando il difetto di partecipazione procedimentale e l’insufficiente istruttoria, e proponeva motivi aggiunti avverso la nota della Guardia di Finanza, sostenendo la tardività del ritiro. L’I.N.P.S. e l’Avvocatura erariale eccepivano il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo. L’I.N.P.S. ha emesso un provvedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies legge n. 241/1990, a seguito della valutazione delle risultanze istruttorie, e non ricorre l’ipotesi della ripetizione di somme rispetto a provvedimenti validi ed efficaci. Richiama la giurisprudenza secondo cui le posizioni di diritto soggettivo nascenti dall’ammissione alla cassa integrazione degradano a interessi legittimi quando intervengano atti di annullamento o revoca, espressione di potere discrezionale.

Nel merito, il Tribunale ritiene irrilevante la mancata comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado. Applica l’art. 21 octies, comma 2, ultimo capoverso, legge n. 241/1990 e richiama Cons. Stato, sez. III, n. 4808 del 2011: l’omessa comunicazione non determina illegittimità quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L’atto assume in concreto carattere vincolato, in correlazione alle circostanze fattuali riscontrate dalla Guardia di Finanza.

Le risultanze istruttorie — comprovanti lo spostamento graduale della produzione in Polonia — sono state valutate dall’Ente previdenziale nei loro elementi di fatto e danno conto della insussistenza dei requisiti per la CIGO, mancando la necessaria temporanea crisi produttiva connessa ad accadimenti transitori e incontrollabili. La motivazione per relationem è ritenuta adeguata.

Quanto alla tardività del ritiro, l’atto è stato adottato oltre i diciotto mesi previsti dall’art. 21 nonies, comma 1, nel testo ratione temporis applicabile. Il superamento è tuttavia giustificato ai sensi del comma 2 bis: l’istante ha sottaciuto le modifiche produttive liberamente decise, offrendo una falsa e artificiosa rappresentazione dei fatti.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione integrale delle spese per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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