Atto di desistenza e sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio amministrativo (TAR Toscana n. 1916 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il ricorrente manifesti la volontà di non coltivare più l’impugnazione, pur non integrando gli estremi della rinuncia al ricorso, evidenzia il venir meno dell’interesse al gravame. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di una condizione dell’azione. La compensazione delle spese di causa trova giustificazione nell’andamento complessivo della vicenda, che non consente di imputare la cessazione della materia del contendere a una parte in particolare.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta regionale della Toscana n. 459 del 19.04.2022, con cui è stato espresso il provvedimento conclusivo del procedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione di un impianto geotermico di tipo binario nel territorio di un Comune della provincia di Siena, unitamente agli atti della relativa conferenza di servizi e alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022 di rigetto dell’opposizione ministeriale.

Nel corso del giudizio, con atto depositato il 27 ottobre 2025, i ricorrenti hanno dichiarato di voler desistere dal ricorso. Il Collegio è stato pertanto chiamato a qualificare giuridicamente tale atto e a verificarne gli effetti sul processo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’atto depositato dai ricorrenti. Esso non è riconducibile allo schema della rinuncia al ricorso, che presuppone una manifestazione di volontà espressamente diretta all’abbandono della pretesa. La dichiarazione di desistenza ha invece una portata più circoscritta e, secondo il Collegio, non determina l’estinzione del giudizio nei termini propri della rinuncia.

Tale atto, tuttavia, non è privo di rilievo. Esso evidenzia in modo inequivoco il venir meno dell’interesse al gravame in capo ai ricorrenti. L’interesse all’impugnazione costituisce condizione dell’azione e deve permanere per tutta la durata del processo: la sua sopravvenuta carenza impedisce al giudice di pervenire a una decisione di merito.

Su questa base il TAR dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La formula recepisce l’orientamento consolidato della giustizia amministrativa, secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse, al pari della rinuncia, conduce a una pronuncia in rito che non esamina le censure.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, valorizzando lo svolgimento complessivo dei fatti. La soluzione riflette la natura della declaratoria: la cessazione della materia non è imputabile a un comportamento processuale sanzionabile, ma a una valutazione delle parti sulla persistenza dell’utilità della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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