Liquidazione spese sotto il minimo tabellare: illegittima la riduzione senza motivazione (Cass. civ. Sez. Lav n. 4388 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice di merito non può discostarsi dai valori minimi previsti dalle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 senza fornire una specifica motivazione. È illegittima la liquidazione effettuata in via globale, senza distinguere le singole voci di attività, e comunque al di sotto dei minimi inderogabili, laddove non vengano esplicitate le ragioni che giustificano l’ulteriore riduzione. Il valore della controversia, ai fini dell’individuazione dello scaglione applicabile, è determinato dal totale delle somme pretese con gli atti impugnati, anche se successivamente annullati.
Il Fatto
Il lavoratore impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificatagli dall’Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento a una serie di cartelle esattoriali. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso, compensando integralmente le spese di lite. A seguito dell’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello e, accogliendo l’appello incidentale del lavoratore, liquidava le spese dei due gradi di giudizio in misura pari a euro 2.800,00 per il primo grado e a euro 3.200,00 per il secondo grado. Il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Ha innanzitutto chiarito che il valore della controversia, sia in primo che in secondo grado, era pari a euro 67.961,30, corrispondente al totale delle somme pretese con le cartelle impugnate e successivamente annullate.
Applicando lo scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 delle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, la somma liquidabile secondo i valori minimi risultava pari, per il primo grado, a euro 6.115,00 (considerando le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) o comunque a euro 4.201,00 (escludendo la fase istruttoria). Per il secondo grado, i valori minimi erano rispettivamente pari a euro 7.160,00 o, in alternativa, a euro 4.997,00.
La liquidazione operata dalla sentenza impugnata, al di sotto di tali soglie minime, è stata ritenuta illegittima in quanto effettuata in via globale, senza distinzione delle singole voci di attività professionale, e in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari, senza che fossero specificate eventuali ragioni di ulteriore riduzione. La mancanza di una motivazione specifica impedisce di comprendere le ragioni per cui il giudice di merito abbia ritenuto di discostarsi dai valori minimi inderogabili previsti dal regolamento di cui al d.m. n. 55/2014.
In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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