Notifica a mezzo posta e poteri istruttori nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21685 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica a mezzo posta, le risultanze tratte dal sito internet del gestore del servizio postale sull’esito della spedizione di una raccomandata non costituiscono attestazione della data di consegna, ma possono al più integrare un elemento di prova indiziaria, liberamente valutabile dal giudice di merito. Nel giudizio di cassazione il deposito di una certificazione postale attestante la data di consegna, non prodotta nei gradi di merito, integra un documento nuovo e incontra il divieto dell’art. 372 c.p.c., non trattandosi di mera riproduzione del medesimo atto già acquisito. I poteri istruttori officiosi del giudice tributario, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, non possono supplire alle carenze probatorie della parte, operando solo in situazioni di oggettiva incertezza, da allegare e dimostrare.
Il Fatto
Un concessionario del servizio di riscossione della TARSU per la Provincia di Napoli notificava a una società un avviso di accertamento per gli anni di imposta 2010/2012, per complessivi 25.570,04 €, a titolo di infedele e omessa denuncia e conseguente omesso versamento.
La società impugnava l’atto davanti alla giurisdizione tributaria, ma il ricorso era dichiarato tardivo. La Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello, valorizzando un dato oggettivo: la procura alla lite era stata conferita il 16 dicembre 2016, dunque prima del decorso dei sessanta giorni dalla notifica del ricorso, eseguita il 27 febbraio/2 marzo 2017. Per la contribuente, invece, la notifica dell’atto impugnato era avvenuta il 29 dicembre 2016, come risultava dalla busta e dall’estratto della ricerca sull’esito della spedizione effettuata sul sito delle Poste Italiane. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono stati tutti rigettati. La Corte ha ricostruito la ratio della decisione regionale: essa si fonda su un accertamento fattuale logicamente ancorato a un dato oggettivo, il rilascio della procura in data anteriore rispetto ai sessanta giorni per proporre l’impugnativa, ritenuto dirimente rispetto agli elementi offerti dalla contribuente.
Sul piano giuridico la Corte esclude che le risultanze recuperate dal sito internet delle Poste Italiane possano qualificarsi come attestazione dell’esito della spedizione. Esse possono al più costituire un elemento di prova indiziaria sulla consegna della raccomandata. Il giudice di merito ha espresso, sul punto, un giudizio fattuale di inidoneità di tale risultanza a fornire un elemento di prova tranquillizzante sulla data di ricezione dell’avviso, perché contraddetta dal rilascio della procura, atto che presuppone la notifica stessa. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità.
Quanto alla certificazione postale attestante la data di consegna, depositata per la prima volta in cassazione, la Corte la considera un documento nuovo. La vicenda non è assimilabile a quella esaminata da Cass. n. 12344 del 18 maggio 2018, dove si era riconosciuta la possibilità di depositare in sede di legittimità il medesimo documento già prodotto nei gradi di merito, arricchito del timbro postale. Nella specie, in merito erano stati prodotti l’avviso, la busta e l’estratto della ricerca sul sito delle Poste: atti diversi dalla certificazione. Opera, pertanto, il divieto dell’art. 372 c.p.c., riferito al deposito di documenti non prodotti nei precedenti gradi.
Non è fondata nemmeno la dedotta violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c.: il tema della tardività del ricorso era già stato deciso in primo grado e aveva costituito motivo di appello, sicché la questione non è stata introdotta per la prima volta in secondo grado.
Parimenti non conferente è la violazione dell’art. 115 c.p.c. La Corte ribadisce che tale norma è violabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove inesistenti, cioè su mezzi mai acquisiti o da cui si tragga un’informazione irriconducibile alla fonte. Resta distinto l’errore nella valutazione delle prove, non censurabile in legittimità. Infine, quanto all’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, i poteri istruttori officiosi non possono sopperire alle carenze probatorie della parte: la situazione di impossibilità o somma difficoltà dell’onere probatorio non è stata neppure allegata.
Nota della Redazione
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