Contributi P.O.R., vincolo di scopo e stabilità delle operazioni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 104 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di stabilità dell’operazione, previsto dall’art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013, sorge solo al completamento dell’investimento e perdura per il quinquennio successivo: esso costituisce un obbligo ulteriore che impedisce la cessione o la distrazione dei beni finanziati. Da esso va tenuto distinto il vincolo di scopo, che grava sul beneficiario sin dalla concessione del contributo e impone che le risorse pubbliche siano destinate alle finalità del programma agevolato. La destinazione del bene acquistato a un’attività imprenditoriale svolta in altra Regione integra violazione del vincolo di scopo e non è scriminata dall’affidamento, perché il quadro normativo e negoziale è chiaro e vincolante fin dalla notifica del decreto di concessione. La condotta consapevolmente contraria agli obblighi assunti integra il dolo e preclude l’esercizio del potere riduttivo.
Il Fatto
La società appellante otteneva dalla Regione Calabria, nell’ambito del P.O.R. Calabria FESR FSE 2014/2020, Azione 3.3.4, un contributo di euro 162.096,00 per l’acquisto di un’imbarcazione da diporto destinata a un progetto di noleggio nautico integrato con la fruizione dei beni culturali del territorio regionale. In qualità di legale rappresentante, la richiedente sottoscriveva l’atto di adesione e obbligo e otteneva, tramite l’ente pagatore, l’erogazione dell’intero finanziamento in tre tranche.
L’attività investigativa accertava che l’imbarcazione era partita e rientrata esclusivamente da porti siciliani. La Sezione giurisdizionale regionale condannava in solido società e rappresentante a risarcire il danno erariale, ravvisando il dolo. La decisione era impugnata davanti alla Sezione centrale d’appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava l’antigiuridicità della condotta, sostenendo che il vincolo di stabilità non fosse ancora operativo nel periodo oggetto di contestazione, perché l’art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013 lo fa decorrere dal completamento dell’operazione. La Corte respinge la censura sul piano della distinzione tra i due vincoli.
La Sezione, richiamando un proprio recente arresto in caso sovrapponibile (Sez. II centr. app. n. 77/2025), chiarisce che la stabilità delle operazioni è un obbligo ulteriore, che insorge solo alla conclusione dell’investimento e serve a evitare che il beneficiario rivenda i beni lucrando il rimborso. Diverso è il vincolo di scopo: l’art. 1 dell’avviso pubblico individuava la finalità del beneficio nel miglioramento dei servizi turistici nelle destinazioni regionali, tutte ricadenti nel territorio calabrese.
L’art. 17 dell’avviso imponeva al beneficiario di rispettare le prescrizioni e il vincolo di stabilità; l’art. 4, comma 8, richiedeva la sede operativa nelle destinazioni turistiche regionali già al momento del pagamento della prima quota; l’art. 13, comma 4, prevedeva l’avvio dell’attività entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di concessione. Non era quindi configurabile alcun periodo di stand still. Il collegamento territoriale non poteva scattare solo dal conseguimento dell’intero beneficio.
La Corte rileva che l’imbarcazione era partita e rientrata esclusivamente dai porti siciliani, come emerge da tredici contratti di locazione e dalle dichiarazioni dei clienti. I concessionari della darsena di Reggio Calabria confermavano di non avere stipulato contratti di ormeggio. Il divieto dell’art. 71 era divenuto operativo solo dal pagamento finale, ma il vincolo di scopo sussisteva fin dalla notifica del decreto di concessione.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte conferma il dolo: nessuna buona fede può maturare al cospetto di norme chiare e prive di ambiguità. Gli obblighi erano pienamente conosciuti e consapevolmente disattesi, sicché il contributo è stato piegato a finalità estranee al progetto. L’assenza di attività fuori regione dopo il completamento non esclude la violazione già consumata. Il potere riduttivo ex art. 52 r.d. n. 1214/1934 è escluso in presenza di condotte dolose.
Nota della Redazione
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