Accordi di collaborazione tra enti pubblici e spese del Comune per opere di altro ente (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 87 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 15 della legge n. 241/1990 costituisce la base normativa generale del partenariato pubblico-pubblico, che consente alle amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. La partecipazione del Comune a tali accordi è legittima quando persegue un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti, e quando sussiste una reale divisione di compiti e responsabilità, senza che la cooperazione comporti trasferimenti finanziari oltre i costi effettivi sostenuti. Le spese sostenute dall’ente locale per attività preliminari, accessorie o strumentali rispetto a un’opera realizzata da altro ente pubblico competente sono riconducibili alle finalità istituzionali del Comune, in quanto ente esponenziale della comunità territoriale, quando risultino funzionalmente connesse alla tutela della sicurezza stradale e della collettività amministrata. La cessione gratuita di aree del patrimonio disponibile è ammissibile, purché funzionalizzata al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico, non essendo l’atto di disposizione onerosa l’unica modalità di gestione del patrimonio.
Il Fatto
Il Comune di Suno ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, in merito alla possibilità di sostenere spese progettuali e patrimoniali nell’ambito di un accordo di collaborazione per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la strada statale n. 229 e la strada provinciale n. 22, finalizzata alla messa in sicurezza di un tratto viario caratterizzato da frequenti sinistri stradali. L’ente avrebbe dovuto sostenere la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, nonché l’acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa, per poi cederle gratuitamente ad ANAS S.p.A., che avrebbe assunto l’onere del finanziamento, dell’affidamento, dell’esecuzione e del collaudo dell’intervento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la propria competenza alla luce della nuova disciplina introdotta dall’art. 2 della legge n. 1/2026, richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2026/QMIG, secondo cui la funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 mantiene natura generale e astratta, mentre le questioni applicabili a fattispecie concrete restano limitate all’attuazione del PNRR e del PNC. Il quesito è stato ritenuto ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente, e sotto quello oggettivo, afferendo alla materia della contabilità pubblica, pur evidenziando che la richiesta traeva origine da una concreta esigenza gestionale e andava pertanto scrutinata astraendo dalla fattispecie specifica.
Nel merito, il Collegio ha osservato che l’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 costituisce un modello operativo ampiamente riconosciuto, richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza e cristallizzati nell’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023: natura pubblica degli enti, interesse pubblico effettivamente comune, assenza di trasferimenti finanziari oltre i costi effettivi, reale divisione di compiti e responsabilità. La deliberazione SCCLEG/2/2015/PREV ha precisato che non deve configurarsi un rapporto sinallagmatico in cui una parte assume l’intero onere finanziario e l’altra svolge la prestazione pattuita.
Con riguardo alle spese del Comune, la Corte ha riconosciuto che l’ente locale è titolare di funzioni in materia di polizia locale e viabilità, rientrando tra le funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010. Gli oneri assunti in forza dell’accordo costituiscono pertanto modalità di condivisione del costo di un’attività amministrativa svolta in modo coordinato, la cui ripartizione è rimessa alla discrezionalità degli enti partecipanti, nel rispetto di un criterio di effettiva compartecipazione alla realizzazione dello scopo comune.
Quanto alla cessione gratuita delle aree, la Sezione ha aderito all’orientamento espresso da Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 131/2025/PAR, secondo cui le disposizioni che impongono la valorizzazione o dismissione onerosa del patrimonio immobiliare non indicano l’atto di disposizione onerosa quale unica modalità di gestione, potendo configurarsi ipotesi in cui la rinuncia al corrispettivo realizzi superiori finalità di interesse pubblico. È la migliore cura dell’interesse pubblico a guidare la scelta gestionale dell’ente titolare del bene, anche quando la cessione gratuita avvenga nell’ambito di un procedimento unitario finalizzato alla realizzazione di un’opera destinata alla tutela della sicurezza stradale.
Nota della Redazione
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