Onere prova furto e custodia chiavi nel contratto assicurativo (Cass. civ. Sez. III n. 9864 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro il furto, la domanda di indennizzo è respinta quando il danneggiato non assolva all’onere della prova del sinistro, non essendo sufficiente la produzione di documentazione che non dimostri l’effettivo verificarsi del fatto. Il vizio di omesso esame deducibile ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve concernere un fatto storico in senso naturalistico e non un comportamento, sicché è inammissibile la censura che imputi al giudice di merito di non aver considerato la violazione di un obbligo di cooperazione. La corretta custodia delle chiavi degli automezzi, per una società di autotrasporto, implica la capacità di reperirle celermente e in modo identificabile.

Il Fatto

Una società di autotrasporto merci afferma di aver subito, nella notte tra il 2 e il 3 novembre 2015, il furto di due furgoni presso la propria sede aziendale. Sporta denuncia da un dipendente, la società conviene in giudizio la compagnia assicuratrice per ottenere la condanna al pagamento dell’indennizzo per l’evento furto, dopo aver inutilmente esperito il procedimento di mediazione.

Il Tribunale rigetta la domanda. La Corte d’appello, con sentenza n. 1863/2022, conferma il rigetto. La società propone quindi ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sul solo furgone di marca Mercedes, mentre la compagnia assicuratrice resta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2967 c.c. e 115 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non aver la Corte territoriale tenuto conto della lettera della casa automobilistica del 5 ottobre 2020, ammessa in appello perché di formazione successiva alla sentenza di primo grado.

La Corte ritiene il motivo infondato. Il ricorrente non censura adeguatamente l’applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., ma chiede un diverso apprezzamento delle circostanze di causa, che i giudici di merito hanno valutato nel senso di escludere la prova che il furto si fosse effettivamente verificato. Il documento è stato comunque considerato, almeno implicitamente, dalla Corte d’appello, che ha ritenuto irrilevante il mancato tempestivo reperimento della chiave, imputabile alla stessa società.

La Corte aggiunge che un appropriato onere di corretta custodia delle chiavi, per una società di autotrasporto, implica la capacità di reperirle celermente e che esse non siano tenute alla rinfusa, ma possano essere agevolmente identificate in caso di necessità. La società avrebbe potuto accorgersi di possedere la prima chiave dell’automezzo Mercedes provandola sugli automezzi ancora in parco.

Il secondo motivo censura la valutazione della condotta della compagnia nella fase anteriore al giudizio, che avrebbe integrato un inadempimento contrattuale con incidenza causale sulla prova del furto, richiamando gli artt. 1218, 2697, 1375 c.c., 115 c.p.c. e 183 d.lgs. n. 209 del 2005. La Corte lo ritiene infondato: la Corte d’appello ha motivato adeguatamente sul diniego delle spese della fase stragiudiziale, poiché prima dell’avvio della mediazione la compagnia aveva comunicato le anomalie ostative alla liquidazione.

Il dedotto vizio di omesso esame non sussiste. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile perché riferito a un comportamento e non a un fatto in senso naturalistico, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Sezioni Unite n. 8053 del 7/04/2014 e poi da Cass. n. 23828 del 20/11/2015 e Cass. n. 23940 del 12/10/2017. Il ricorso è rigettato; non segue condanna alle spese per essere rimasta l’intimata tale, ma si attesta la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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