Omessa pronuncia in appello su critica al calcolo del maggior reddito (Cass. civ. Sez. V n. 5176 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’impugnazione è tenuto, in forza dell’art. 112, cod. proc. civ., a esaminare tutti i motivi con cui la parte critica la pronuncia appellata. Viola pertanto tale disposizione, incorrendo in omessa pronuncia, la sentenza d’appello che non si pronunci su una doglianza specifica e autonoma avanzata dall’appellante. Il vizio determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, quando la critica pretermessa risulti idonea a incidere sulla decisione. L’esame della ragione più liquida e l’ordine logico delle questioni consentono al giudice di legittimità di partire dal motivo fondato, assorbendo gli altri.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava ai tre controricorrenti, soci di una s.n.c. successivamente cessata, un avviso di accertamento per maggior reddito riferito a tre annualità. Il maggior reddito derivava dall’esame della movimentazione bancaria e veniva imputato a ciascun socio per un terzo.
La CTP, riuniti i ricorsi e disposta una c.t.u. volta ad accertare i redditi effettivamente imputabili, accoglieva parzialmente i ricorsi riducendo i redditi accertati. La CTR confermava la sentenza di primo grado. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in due motivi; i contribuenti resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., per asserita apparenza della motivazione. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per omesso esame di una specifica critica rivolta alla sentenza di primo grado.
La Corte procede secondo la ragione più liquida e l’ordine logico delle questioni, iniziando dal secondo motivo, che giudica fondato. In base all’art. 112, cod. proc. civ., il giudice dell’impugnazione è tenuto a esaminare i motivi con cui viene criticata la pronuncia appellata.
Nella specie l’Agenzia, nell’atto d’appello, aveva espressamente denunciato che i giudici di primo grado — dopo aver dichiarato di condividere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio — erano incorsi in un errore nel determinare i maggiori ricavi. Anziché fare riferimento agli importi delle operazioni non giustificate per i singoli anni di imposta, avevano considerato gli importi riferiti alle operazioni ritenute giustificate dal consulente, sottraendo poi i prelievi in contanti ritenuti necessari per i bisogni personali.
Su tale censura la CTR nulla dice. Anzi, la Commissione espressamente afferma di ritenere giustificate le operazioni in accordo con la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto giustificate le operazioni in contanti aggiuntive rispetto a quelle già valutate dal c.t.u. Ma, osserva la Corte, i giudici di merito hanno poi preso a base del maggior reddito proprio le operazioni giustificate — quindi non soggette a tassazione — anziché quelle ritenute non giustificate.
Poiché la critica risulta totalmente ignorata dal giudice d’appello, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, sezione staccata di Lecce, che provvederà anche alla liquidazione delle spese. Il primo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.