Assistenza specialistica disabili, fondi tardivi e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 1067 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, in corso di causa, di un provvedimento amministrativo che soddisfi pienamente la pretesa sostanziale del ricorrente impone al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., e non l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Una volta superata la lesività dell’atto impugnato, non residua alcuno spazio per una pronuncia di merito sulla legittimità dell’azione amministrativa ai soli fini conformativi pro futuro. Ne consegue il difetto del requisito della rilevanza di un’eventuale questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che subordinano l’erogazione del servizio alle risorse disponibili. La soddisfazione della pretesa giova a tutti i soggetti rappresentati dagli enti esponenziali, non solo ai figli dei ricorrenti.

Il Fatto

Taluni genitori di minori con handicap grave ai sensi dell’art. 3, co. 3, legge n. 104/1992, iscritti a scuole statali del territorio comunale, insieme ad associazioni rappresentative di interessi di soggetti disabili, hanno impugnato la deliberazione di Giunta con cui l’ente locale aveva disposto la decurtazione del 15% delle ore settimanali di assistenza specialistica (ASACOM) indicate dai PEI, per insufficiente copertura finanziaria.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti e la condanna dell’amministrazione all’assegnazione dell’assistente per il numero di ore prescritte in ciascun PEI. Il Comune si costituiva eccependo la natura finanziariamente condizionata del diritto e la non vincolatività delle indicazioni del piano educativo. In sede cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza e sospendeva la delibera. In corso di causa l’amministrazione comunicava lo stanziamento dei fondi necessari a garantire per intero le ore approvate dai PEI.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La tesi non regge: la soddisfazione della pretesa intervenuta per effetto di una determinazione successiva dell’amministrazione non conduce a una pronuncia in rito, ma alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, come prescrive l’art. 34, co. 5, c.p.a. quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

I ricorrenti insistevano per una pronuncia di merito sulla illegittimità dell’operato comunale, da spendere come precedente conforme per evitare il riproporsi della medesima condotta negli anni successivi. Il Tribunale esclude questa possibilità: l’ordinamento processuale non offre alcun appiglio per una decisione sulla legittimità dell’azione amministrativa ai soli fini conformativi e pro futuro, una volta che la pretesa sostanziale sia stata soddisfatta. Superata la lesività dell’atto durante il giudizio, non resta margine per l’apprezzamento della sua legittimità.

Tale rilievo incide anche sulla prospettata questione di legittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 66/2017 che subordinano l’erogazione dell’assistenza alle risorse disponibili. Il giudice a quo può investire la Corte costituzionale solo se, oltre alla non manifesta infondatezza, sussista la rilevanza della questione nel giudizio in corso. Nel caso concreto la rilevanza difetta, proprio perché la pretesa è stata soddisfatta in via sopravvenuta.

Quanto alla distinzione tra l’interesse delle associazioni e quello dei genitori, il Collegio osserva che il superamento delle statuizioni lesive giova non solo ai figli dei ricorrenti, ma a tutti gli alunni disabili frequentanti le scuole del territorio comunale, rappresentati dagli enti esponenziali. La pronuncia si chiude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, in ragione della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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