Il silenzio del MASE sulla VIA è illegittimo ma il progetto resta nella quota PNIEC di appartenenza (TAR Sardegna n. 1103 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, una volta decorsi infruttuosamente i termini qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7, dello stesso decreto. Il criterio di priorità nella trattazione delle istanze introdotto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 non legittima la disapplicazione dei termini procedimentali, né una loro sospensione di fatto, ma assume rilievo esclusivamente interno all’organizzazione degli uffici. L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a. non consente tuttavia all’operatore di sovvertire il sistema delle quote di trattazione: l’amministrazione è condannata a provvedere entro un termine, ma nell’ambito della quota di appartenenza del progetto PNIEC.
Il Fatto
Una società presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 17 maggio 2024, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico della potenza di 34,04 MWp con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzare nel Comune di Sassari. Decorsi infruttuosamente i termini procedimentali, senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC avesse predisposto lo schema di provvedimento né che il Ministero avesse concluso il procedimento, la società diffidava l’amministrazione il 10 aprile 2026 e proponeva ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna al rilascio dei provvedimenti di competenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale disattende preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso, fondata sul decorso del termine annuale dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato per cui il termine di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. costituisce una mera sanzione processuale, non una decadenza sostanziale: la diffida a provvedere, manifestando il perdurante interesse alla conclusione del procedimento, è equiparata a una nuova istanza, legittimando la proposizione dell’azione avverso il silenzio.
Nel merito, il ricorso è accolto. L’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 impone alla Commissione tecnica di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, e al direttore generale del Ministero di adottare il provvedimento di VIA nei successivi trenta giorni. Il comma 7 qualifica tutti i termini come perentori ai sensi della legge n. 241/1990. Nel caso di specie tutti i termini risultano violati e il Ministero non ha adottato il provvedimento conclusivo.
La Corte esclude che il criterio di priorità introdotto per i progetti PNIEC possa legittimare una sostanziale interpretatio abrogans dei termini procedimentali. La norma sull’organizzazione interna degli uffici non deroga all’art. 25 cod. amb., né può giustificare una sospensione a tempo indeterminato dei procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore. Il sovraccarico di lavoro dell’amministrazione non può ridondare a danno del privato istante e va risolto con adeguate misure organizzative interne.
Quanto agli effetti della pronuncia, il Collegio aderisce alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che impone un bilanciamento tra tutela contro l’inerzia ed esigenze di efficacia della transizione energetica. L’azione avverso il silenzio non può consentire agli operatori di sorpassare i progetti calendarizzati secondo il sistema delle quote: l’accoglimento del ricorso assicura all’operatore di ottenere la definizione del procedimento in priorità rispetto ai soli procedimenti di analoga natura, entro la quota dedicata ai progetti PNIEC non prioritari. Il Ministero è condannato a provvedere entro novanta giorni, previa valutazione nell’ambito delle sedute già calendarizzate o in seduta straordinaria, con previsione della nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
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Nota della Redazione
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