Reato associativo permanente e superamento termini indagini in sede cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 13291 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere, reato permanente a consumazione diacronica e protratta, il termine di durata delle indagini preliminari decorre autonomamente da ciascuna iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. e non può mai superarsi il termine massimo biennale di cui all’art. 407, comma 2, cod. proc. pen. L’archiviazione, in assenza di autorizzata riapertura ex art. 414 cod. proc. pen., non preclude la valutazione dei fatti successivi, né impedisce, in caso di riapertura, l’utilizzabilità degli atti compiuti nel procedimento archiviato. Nel giudizio di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale del riesame è vincolato dall’effetto devolutivo ed è privo di poteri istruttori propri, potendo solo acquisire la documentazione prodotta dalle parti e non attivare acquisizioni d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con ordinanza genetica del GIP del Tribunale di Napoli dell’11 maggio 2023, ha chiesto la revoca della misura. Il GIP ha rigettato l’istanza; il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, ha respinto l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. con ordinanza del 9 ottobre 2024. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 335, 406 e 407 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 191, 173 e 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

La difesa sostiene che la misura si fonda su elementi indiziari già valutati come insufficienti e su atti di indagine compiuti oltre i termini, in più procedimenti succedutisi dal 2005 per il medesimo titolo di reato, e che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto acquisire d’ufficio i provvedimenti di prima iscrizione, stralcio e proroga non prodotti dalla Procura.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la prima censura, rilevando che il ricorrente non illustra specificamente le fonti di prova poste a base della precedente richiesta di archiviazione, né distingue l’originaria imputazione da quella cautelare attuale. Rileva che il procedimento cautelare è seguito all’autorizzata riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., accolta il 27 febbraio 2018.

Quanto al regime dei reati permanenti, il Collegio osserva che l’archiviazione non preclude la valutazione dei fatti successivi alla stessa, né, in caso di riapertura, l’utilizzabilità degli atti di indagine compiuti nel procedimento archiviato, richiamando Sez. 3 n. 43952 del 2004, Sez. 5 n. 17380 del 2005, Sez. 5 n. 43663 del 2015 e Sez. 2 n. 14777 del 2017.

Sul secondo motivo, la Corte condivide il più recente indirizzo secondo cui anche nei reati permanenti opera il sistema delle decorrenze e delle proroghe, senza superamento del termine massimo biennale, richiamando Sez. 6 n. 13844 del 2018, Sez. 6 n. 10687 del 2023 e Sez. 2 n. 26029 del 2023. Il Tribunale ha escluso l’inutilizzabilità con ragionamento immune da illogicità, individuando atti tempestivi nell’ambito del periodo e delle proroghe, e ha valorizzato la non decisività delle deduzioni a fronte della prova di resistenza.

Il principio della decorrenza autonoma del termine da ciascuna iscrizione è affermato in continuità con Sez. 2 n. 22016 del 2019 e con Sez. 6 n. 10078 del 2021, secondo cui il termine decorre dall’effettiva iscrizione delle generalità nel registro.

Infine, sulla mancata acquisizione documentale, la Corte richiama Sez. U n. 15403 del 2024 per escludere che il giudice dell’appello cautelare abbia poteri istruttori propri: può acquisire solo la documentazione prodotta dalle parti, non attivare acquisizioni d’ufficio. Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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