Ricorso non manifestamente infondato e prescrizione maturata in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 219 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci un vizio processuale effettivamente sussistente, e non manifestamente infondato, è idoneo a instaurare validamente il rapporto processuale di impugnazione; la sentenza impugnata non acquista definitività e il termine di prescrizione continua a decorrere fino alla sua completa maturazione. Ai fini della declaratoria di inammissibilità, il giudice di legittimità non compie una delibazione discrezionale sull’infondatezza, ma valuta se i motivi siano caratterizzati da evidenti errori di diritto o risultino manifestamente contrastati dagli atti processuali. Solo il ricorso radicalmente inammissibile è inidoneo a fondare un valido rapporto processuale e rende definitiva la decisione alla data della sua adozione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto l’imputato, ne ha affermato la responsabilità per il delitto di ricettazione di un telefono cellulare, condannandolo alla pena di due anni di reclusione e 516,00 euro di multa, oltre alle spese processuali.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 603 cod. proc. pen. e 23-bis del d.l. n. 176 del 2020, per essere il processo celebrato in appello con rito cartolare nonostante la Corte avesse disposto la rinnovazione dell’istruttoria, e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla qualificazione del ricorso come inammissibile e alle conseguenze che ne derivano sul piano del rapporto processuale e della prescrizione. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 32 del 22/11/2000, che hanno chiarito come solo il ricorso radicalmente inammissibile sia inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, con definitività della sentenza alla data della sua adozione.
Il Collegio ricostruisce le linee direttive elaborate dalla giurisprudenza per individuare l’infondatezza manifesta. Essa ricorre quando il motivo invochi una norma inesistente nell’ordinamento, pretenda di disconoscere il senso univoco di una disposizione, riproponga una questione già costantemente decisa in senso opposto senza addurre argomenti nuovi, oppure muova censure sostanzialmente vuote perché manifestamente contrastate dagli atti.
Il giudice di legittimità non è dunque chiamato a una valutazione del tutto discrezionale, ma deve valorizzare i motivi che deducano inosservanza o erronea applicazione di legge e verificare se essi presentino evidenti errori di diritto nell’interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso.
Nel caso concreto il ricorso non è manifestamente infondato. Esso denuncia un vizio processuale effettivo, costituito dalla celebrazione del processo in appello in forma cartolare nonostante la Corte, con ordinanza del 23.9.2023, avesse inteso procedere alla rinnovazione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen..
Tale rilievo è sufficiente a ritenere che con la proposizione del ricorso si sia instaurato il rapporto processuale e che, correlativamente, il termine di prescrizione abbia continuato a decorrere fino alla sua completa maturazione. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
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Nota della Redazione
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