Criteri generali per aree sosta caravan e poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1076 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione consiliare richiesta dall’art. 15 quinquies della legge regionale n. 23/1985, che detta i criteri per l’individuazione e la regolamentazione delle aree ad uso pubblico per la sosta dei veicoli e dei caravan, costituisce atto di carattere generale. Ad essa non sono equiparabili le deliberazioni che si limitano a individuare singole aree di sosta. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento all’ordine di provvedere contenuto in una precedente sentenza, condanna l’amministrazione a pronunciarsi entro un termine e nomina contestualmente il commissario ad acta per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine. La discrezionalità dell’organo consiliare sui contenuti della deliberazione resta ampia, potendo essa dettare anche criteri restrittivi.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’area in zona turistica compresa nella fascia dei duemila metri dalla linea di battigia marina, intendeva aprire un parcheggio per caravan. Aveva perciò sollecitato il Comune ad approvare la deliberazione consiliare prevista dalla normativa regionale, che condiziona a tale atto la realizzazione delle aree ad uso pubblico per la sosta. Il diniego opposto dall’amministrazione era motivato proprio con l’assenza della deliberazione.
Con precedente pronuncia la Sezione aveva accolto il ricorso e condannato il Comune ad adottare la deliberazione entro centoventi giorni. Scaduto inutilmente il termine, la società ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Il Comune si è opposto sostenendo di avere ottemperato mediante due deliberazioni che avevano individuato aree specifiche destinate alla sosta dei camper.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la tesi dell’amministrazione e accoglie l’istanza. La norma regionale richiede una deliberazione consiliare che detti i criteri per l’individuazione delle aree da destinare alla sosta, cioè un atto di portata generale. Le deliberazioni invocate dal Comune si limitano invece a individuare due aree specifiche, senza predisporre alcun criterio generale di selezione.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di inefficacia: la prima delle due deliberazioni è contenuta nel piano urbanistico comunale ancora in itinere, e dunque non è idonea a esplicare effetti. L’ottemperanza dedotta dall’amministrazione non è quindi configurabile.
Il Tribunale condanna pertanto il Comune a pronunciarsi nei termini della norma regionale richiamata. Nello stesso tempo precisa che la discrezionalità del Consiglio comunale sui contenuti della deliberazione resta piena: l’organo elettivo potrà dettare criteri anche restrittivi per l’individuazione delle aree destinate alla sosta dei caravan.
La deliberazione deve essere approvata entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Per l’ipotesi di mancato rispetto del termine il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna o in un suo delegato, che interverrà dopo l’infruttuosa scadenza del termine assegnato al Comune e porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine di centottanta giorni.
Il commissario eserciterà i propri compiti sostituendosi ai poteri ordinariamente spettanti agli organi comunali, in via diretta o avvalendosi degli uffici dell’ente. Il compenso è fissato in tremila euro, con rimborso delle spese di trasferta. Le spese processuali della fase di ottemperanza, liquidate in millecinquecento euro oltre accessori, sono poste a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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