Retroattività delle determinazioni tariffarie regolatorie dal primo gennaio dell’anno di riferimento (TAR Lazio n. 14018 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’autorità di regolazione fissa, in corso d’anno, le condizioni economiche dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa costituisce applicazione di un modello regolamentare già definito con la precedente analisi di mercato e non un atto di regolamentazione innovativo, con la conseguenza che è fisiologicamente destinato ad avere efficacia retroattiva dal primo giorno dell’anno di riferimento. Tale effetto è legittimo quando il provvedimento sia stato adottato all’esito di una consultazione pubblica che abbia reso note, in anticipo, le intenzioni dell’Autorità circa la decorrenza dei nuovi prezzi, garantendo agli operatori un adeguato periodo per orientare le proprie scelte imprenditoriali. L’aggiornamento degli input del modello di costo BU-LRIC, inclusi i valori relativi ai cavi in rame, ai costi delle infrastrutture civili e dell’energia elettrica e al parametro WACC, non contrasta con i principi di orientamento al costo e prevedibilità quando risulta coerente con l’impianto metodologico fissato dalla delibera di analisi di mercato e con le raccomandazioni della Commissione europea, essendo il sindacato del giudice amministrativo circoscritto alla verifica di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore alternativo di telecomunicazioni, impugnava la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 132/23/CONS, con cui erano state definite le condizioni economiche dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti dall’operatore incumbent per gli anni 2022 e 2023, nelle more del completamento della nuova analisi di mercato avviata nel 2020. Con riguardo all’anno 2023, la delibera aveva disposto un aumento delle tariffe con efficacia retroattiva dal primo gennaio 2023, in applicazione del modello di costo approvato con la precedente delibera n. 348/19/CONS, che copriva il triennio 2019-2021. La ricorrente deduceva la violazione dei principi di legittimo affidamento, legalità, certezza e prevedibilità regolamentare, nonché l’illegittimità dell’aggiornamento di alcuni input del modello di costo, contestando in particolare l’incremento del costo dei cavi in rame, la metodologia di calcolo del WACC e del costo dell’energia elettrica. Si costituivano l’Autorità e la società controinteressata, che proponeva altresì ricorso incidentale. Il Tribunale, con ordinanza del 2025, disponeva una verificazione tecnica sui profili controversi, depositata il 29 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibili le censure formulate per la prima volta nella memoria di replica non notificata alle controparti, in applicazione del principio per cui la memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum. Nel merito, ha escluso che la delibera impugnata costituisse un atto di regolamentazione innovativo, operante solo pro futuro, trattandosi invece dell’aggiornamento di taluni dati di input del modello di costo già definito con la delibera n. 348/19/CONS, senza alterazione dell’impianto metodologico di controllo dei prezzi. In tale prospettiva, il provvedimento di fissazione dei prezzi è stato ritenuto assimilabile all’ipotesi in cui l’Autorità imponga modifiche alle offerte di riferimento ai sensi dell’art. 80, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, fattispecie nella quale è pacificamente riconosciuto il naturale effetto retroattivo della delibera dal primo gennaio dell’anno di riferimento, come già chiarito dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 6693 del 2021.
Quanto alla dedotta violazione del principio di prevedibilità, il Collegio ha rilevato che l’Autorità aveva pubblicato lo schema di provvedimento in consultazione l’11 ottobre 2022, rendendo note le proprie intenzioni circa tre mesi prima dell’entrata in vigore delle condizioni economiche, con un preavviso superiore a quello previsto per l’ordinaria procedura di approvazione delle offerte di riferimento. Le modifiche apportate dal provvedimento finale rispetto allo schema in consultazione – riguardanti il WACC e la metodologia di calcolo del costo dell’energia elettrica – sono state valutate di rilievo marginale, non avendo generato alcuna fluttuazione significativa delle tariffe in contrasto con le raccomandazioni della Commissione europea del 2013 e del 2023.
Con riferimento ai motivi attinenti alla corretta applicazione del modello BU-LRIC, il Tribunale ha condiviso l’esito della verificazione, secondo cui la circostanza che la rete in rame sia ammortizzata e nessun operatore efficiente realizzerebbe oggi una rete integralmente in rame non implica che gli elementi di tale rete debbano essere valorizzati ai soli costi di manutenzione, dovendo invece i servizi di accesso essere valorizzati secondo i costi correnti di una rete efficiente ipotetica. Ha inoltre ritenuto coerente con il modello la scelta di tenere conto dell’inflazione straordinaria del 2022 per le infrastrutture civili, richiamando sul punto la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3143 del 2016, e ha giudicato non irragionevole il passaggio all’utilizzo delle fatture dell’anno corrente per la determinazione dei costi energetici, in ragione della volatilità dei prezzi determinata dal conflitto in corso. Quanto al WACC, la modifica della metodologia di calcolo dell’RFR, con l’utilizzo dell’inflazione attesa in luogo di quella storica, è stata ritenuta un adattamento tecnico coerente con la Comunicazione della Commissione 2019/C 375/01 e con i report BEREC. All’infondatezza del ricorso principale è conseguita l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, con condanna della ricorrente alle spese, incluse quelle di verificazione.
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Nota della Redazione
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