Il decreto legislativo 231/2001 non si applica alle persone fisiche: i reati presupposto (Cass. civ. Sez. 5 n. 18371 del 07.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto legislativo n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, non si applica alle persone fisiche, né ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente. Tale responsabilità, di natura para-penale, presuppone un rapporto qualificato tra la persona fisica e l’ente collettivo, che non può configurarsi quando il soggetto agente sia lo stesso titolare o socio della società priva di personalità giuridica. Ne consegue che i reati presupposto e l’eventuale profitto illecito ad essi collegato non possono essere addebitati alla persona fisica che ha agito in nome e per conto proprio.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente, che aveva realizzato un profitto illecito mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’Ufficio finanziario, ritenendo sussistente una fittizia interposizione di una società fornitrice, recuperava a tassazione i maggiori redditi, ritenendo il costo del lavoro non deducibile in quanto relativo ad una somministrazione illecita di manodopera.
Avverso l’accertamento, la società proponeva ricorso, che veniva rigettato sia in primo grado che in appello. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, nel confermare la legittimità dell’operato dell’Ufficio, aveva qualificato il rapporto come fittizio appalto di servizi, evidenziando la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori e la società contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente escluso l’applicabilità del decreto legislativo n. 231/2001 alla fattispecie in esame. Tale normativa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti dotati di personalità giuridica e non può essere estesa alle persone fisiche che agiscono in nome e per conto proprio. Nel caso di specie, la società contribuente era una società di capitali e, pertanto, il legale rappresentante non poteva essere ritenuto responsabile ai sensi di tale decreto, in quanto la sua condotta non era riconducibile ad un rapporto organico con l’ente.
La Corte ha, inoltre, richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare la fittizietà dell’operazione, ma non anche la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo.
Con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione d’imposta. Nel caso di specie, la società contribuente non ha fornito la prova contraria, non avendo dimostrato di aver agito con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
La Corte ha, infine, ritenuto legittimo il parziale riconoscimento del costo del lavoro, qualificato come costo relativo ad operazioni soggettivamente inesistenti, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993, che consente la deducibilità di tali costi in deroga ai principi generali.
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Nota della Redazione
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