Astensione del giudice non impugnabile e delibazione di merito inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 10118 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni mezzo di impugnazione, sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti restano limitati all’ambito dell’ufficio. La pronuncia di inammissibilità di un’istanza di ricusazione per omessa allegazione di un atto non implica una valutazione di merito della vicenda processuale, né la manifesta infondatezza dei motivi, che legittima la declaratoria di inammissibilità, comporta una delibazione che invada l’ambito peculiare dello scrutinio di merito. Tale verifica si arresta “in limine” e consiste in un controllo esterno di mera plausibilità dei motivi, “ictu oculi”, senza che possano assumere rilievo eventuali corrispondenze tra i motivi di ricusazione e le doglianze dell’atto di appello.

Il Fatto

L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli aveva rigettato la sua istanza di ricusazione di un Consigliere della Sesta sezione penale della medesima Corte. Il giudice designato aveva in precedenza dichiarato di astenersi in un diverso procedimento a carico dello stesso imputato, e la relativa dichiarazione non era stata accolta. Inoltre, lo stesso magistrato aveva fatto parte di un Collegio che aveva conosciuto, in un altro procedimento, questioni correlate alla vicenda per cui pendeva il giudizio di appello.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, articolato in tre distinte censure, volto a far valere la violazione degli artt. 111, secondo comma, Cost., 6, paragrafo 1, CEDU, 34, 36, 37, 38 e 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

Quanto alla prima censura, la Corte l’ha ritenuta inammissibile, poiché con essa si contestava, in sostanza, il decreto presidenziale che aveva rigettato la dichiarazione di astensione. Tale atto, come precisato anche nei precedenti citati (Sez. VI, n. 776 del 1998; Sez. I, n. 40159 del 2009), è un provvedimento non impugnabile. La parte restante della censura è stata, inoltre, giudicata generica e meramente assertiva.

In relazione alle altre due censure, la Corte le ha reputate manifestamente infondate. Ha osservato che la Corte di appello, con l’ordinanza del 3 novembre 2021, non era entrata nel merito dei fatti contestati, ma si era limitata a dichiarare l’inammissibilità della ricusazione per la mancata allegazione della copia del verbale. La pronuncia di inammissibilità ha natura distinta dallo scrutinio di merito; la manifesta infondatezza che può legittimare la declaratoria di inammissibilità consiste in una verifica esterna di corrispondenza al modello legale, non in una valutazione delle ragioni di merito.

La Corte ha quindi concluso che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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