Inammissibile il ricorso reiterativo e generico in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 5005 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con motivazione esaustiva, giuridicamente corretta e logicamente formulata. È altresì inammissibile, per genericità per indeterminatezza e per mancanza di specificità, il motivo che non precisi il contenuto della doglianza e non instauri alcuna correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La valutazione dell’attendibilità della persona offesa e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, ove adeguatamente motivati, rimangono nell’alveo della discrezionalità giudiziale e non sono censurabili in sede di legittimità in assenza di vizi di illogicità manifesta.

Il Fatto

La ricorrente, imputata in un procedimento penale, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, che aveva confermato la decisione di primo grado. Nell’atto di impugnazione venivano dedotti plurimi motivi: con il primo si lamentava la violazione di legge, sostanziale e processuale, sotto tre distinti profili, relativi all’utilizzabilità delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia con riferimento agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., alla valutazione sull’attendibilità della persona offesa e al bilanciamento delle circostanze di cui agli artt. 61, n. 2, cod. pen. e 62-bis cod. pen. con esito di equivalenza. Con il secondo motivo si deduceva invece un vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità formulato in sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, valutati i motivi di ricorso, ne ha rilevato la natura pregiudiziale. In relazione al primo motivo, ha osservato come esso fosse non consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, poiché le censure si rivolgevano alla motivazione della sentenza impugnata, risultata priva di vizi apprezzabili in sede di legittimità. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la corte territoriale aveva compiutamente risposto a ciascuna doglianza.

Con specifico riferimento alla questione processuale relativa all’utilizzabilità delle dichiarazioni, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse esaustiva e conforme ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. In ordine all’attendibilità della persona offesa, il giudice di merito aveva adeguatamente specificato le ragioni di affidabilità delle dichiarazioni, anche sulla base di plurimi riscontri esterni, quali le dichiarazioni di altri testimoni e i reperti documentali acquisiti. Quanto alla dosimetria sanzionatoria, la Corte ha reputato la valutazione del giudice di merito adeguatamente motivata e, come tale, insindacabile in cassazione in assenza di illogicità manifesta.

Il secondo motivo di ricorso è stato invece ritenuto generico per indeterminatezza, in quanto non precisava il contenuto della doglianza, e altresì affetto da carenza di specificità, per l’assenza di qualsivoglia correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. La Corte ha dichiarato, pertanto, il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 64 c.p.p.

Tutte le 74 sentenze sull'art. 64 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *