Motivazione per relationem inammissibile senza indicare punti non valutati (Cass. pen. Sez. 7 n. 10134 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’illegittimità del provvedimento di secondo grado perché motivato per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati dalla decisione impugnata. La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si censurerebbe la motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo al giudice di legittimità un’autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri. Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni dei fatti. Il diniego delle attenuanti generiche e la graduazione della pena, se sorretti da motivazione congrua e non arbitraria, non sono sindacabili in cassazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino ha condannato l’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da falso in bilancio, in relazione al fallimento della società dichiarato nel 2012. La Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo alla tecnica di redazione della motivazione per relationem, dichiarandolo generico. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente che censuri tale tecnica deve indicare specificamente i punti dell’atto di appello non valutati dal giudice di secondo grado. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva invece effettuato autonome valutazioni in riferimento alle doglianze del gravame. Ha inoltre precisato che la presenza di refusi nella sentenza di appello non determina nullità, ove non incidano sulla coerenza logica e sull’adeguatezza della motivazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che le censure erano dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti. Ha ribadito che la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito e che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. Con specifico riferimento alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, la Corte ha chiarito che tale parametro, previsto dall’art. 533 cod. proc. pen., ha ampi margini di operatività nella fase di merito, mentre in sede di legittimità rileva solo quando la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione.

Il terzo motivo, concernente l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo la motivazione dei giudici di merito basata sulla concreta uscita di somme di denaro dai conti correnti della società e sui rilevanti importi delle somme distratte. Il quarto e il quinto motivo, relativi alla graduazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, sono stati considerati privi di elementi di novità rispetto ai motivi di gravame e, comunque, manifestamente infondati, rientrando tali valutazioni nella discrezionalità del giudice di merito.

La Corte ha infine dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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