Astreinte escluse per mole di contenziosi e difficoltà della finanza pubblica (TAR Lazio n. 603 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accoglie la domanda di esecuzione del giudicato e fissa il termine per l’adempimento, nominando il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione debitrice. La richiesta di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta, pur in presenza dell’accoglimento, per ragioni di equità sostanziale legate alla gran mole di contenziosi analoghi e alle note difficoltà della finanza pubblica. La statuizione che fissa la somma di denaro per violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato non è dunque conseguenza automatica dell’accoglimento, ma esito di una valutazione discrezionale del giudice sugli elementi ostativi.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto, con sentenza del Tribunale di Latina n. 315/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite.

La sentenza, pubblicata il 19 marzo 2024 e notificata all’amministrazione il 29 aprile 2024, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Non essendo stati adottati i provvedimenti attuativi, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la fissazione del termine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna del resistente al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non ha provveduto a corrispondere quanto dovuto in forza del provvedimento giurisdizionale, né ha allegato elementi ostativi all’esecuzione. Il ricorso è pertanto accolto, con fissazione del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione.

In caso di perdurante inadempimento, il giudice ha disposto che provveda un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o in altro funzionario delegato, entro i successivi sessanta giorni e su sollecitazione della ricorrente. Il compenso dell’ausiliario è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, con onere a carico del Ministero.

Sul diverso versante della domanda di astreinte, il Collegio ha richiamato il chiaro disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che consente al giudice, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative”, di fissare su richiesta di parte la somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, con efficacia di titolo esecutivo.

Il Tribunale ha ritenuto che, per ragioni di equità sostanziale, la sanzione da ritardo non sia applicabile all’obbligazione posta a carico dell’amministrazione, tenuto conto della gran mole di contenziosi analoghi conclusi con condanne dello stesso Ministero e delle note difficoltà della finanza pubblica. La domanda di astreinte è stata quindi respinta.

Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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