Tutela cautelare negata per insussistenza del periculum in mora documentato (TAR Lombardia n. 760 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare proposta in via autonoma, l’operatore economico che impugna provvedimenti applicativi di un meccanismo di recupero di contributi pubblici deve fornire prova documentale dell’effettiva compromissione della propria situazione finanziaria e patrimoniale, non essendo sufficienti mere allegazioni di esposizioni debitorie. L’eventuale pregiudizio deve inoltre essere valutato alla stregua della qualificata diligenza esigibile dall’operatore di settore, il quale, in ragione del noto quadro normativo di riferimento, è tenuto ad approntare misure gestionali e organizzative adeguate a fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili. Il requisito del periculum in mora deve ritenersi insussistente quando la riscossione delle somme non sia dimostrata idonea a ostacolare la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio, ferma restando la possibilità di recupero delle somme riscosse in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, impugnava l’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e la relativa delibera attuativa dell’ARERA n. 266/2022/R/eel, unitamente a tutti gli atti presupposti e conseguenti, tra cui le comunicazioni del GSE S.p.A. recanti l’inclusione dell’impresa nel perimetro degli interventi previsti dalla normativa.
La società chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati, prospettando la necessità di una rimessione alla Corte costituzionale o di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La domanda cautelare interveniva in via autonoma, estendendosi anche alle diffide, alle fatture e agli avvisi di pagamento adottati dal GSE nell’ambito del meccanismo di recupero delle somme oggetto del contenzioso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente riservato al merito la valutazione approfondita delle eccezioni pregiudiziali, ma ha rilevato che, con riferimento agli atti esecutivi autonomamente impugnati in via cautelare, risultava quanto meno dubbia la loro diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito della domanda cautelare, il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito del danno grave e irreparabile, rilevando come la società si fosse limitata a riferire genericamente delle proprie esposizioni debitorie senza documentare una situazione finanziaria e patrimoniale tale da compromettere lo svolgimento dell’attività di impresa in caso di riscossione coattiva da parte del GSE.
Il Collegio ha inoltre escluso che fosse stata dimostrata l’onerosità della richiesta di pagamento tale da ostacolare la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio, precisando che il recupero delle somme eventualmente riscosse sarebbe comunque possibile in caso di decisione di merito favorevole alla ricorrente.
Quanto alla dedotta incidenza delle compensazioni previste sulla gestione finanziaria, il Tribunale ha osservato che, considerato il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il noto quadro normativo di riferimento, l’operatore del settore, tenuto ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, era obbligato ad approntare adeguate misure gestionali e organizzative, anche con riferimento agli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore delle resistenti costituite.
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Nota della Redazione
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