Annullamento del diniego di sanatoria paesaggistica per difetto dei presupposti (TAR Basilicata n. 593 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria di cui all’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004 può essere rilasciato solo per gli abusi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. L’atto di diniego che si fondi sull’illegittimo aumento di volumi e superfici deve essere annullato laddove il presupposto fattuale dell’abuso risulti smentito dalla reviviscenza del titolo edilizio, conseguente all’annullamento in sede giurisdizionale dell’atto di autotutela che lo aveva privato di efficacia. L’annullamento dell’annullamento del permesso di costruire comporta che le opere realizzate sulla base del titolo ripristinato non possano essere qualificate abusive, con la conseguente insussistenza del presupposto per il diniego di sanatoria. La qualifica di controinteressato richiede la contestuale presenza di un elemento formale, ossia l’indicazione nominativa o la facile individuabilità dal provvedimento, e di un elemento sostanziale, ossia l’interesse alla conservazione dell’atto impugnato.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato in Comune di Maratea, presentavano una domanda di sanatoria paesaggistica nel novembre e dicembre 2024 per opere realizzate sulla base di un permesso di costruire in variante del 4 dicembre 2003, annullato in autotutela dal Comune. Il Responsabile del Settore Tutela del Paesaggio respingeva l’istanza richiamando l’accertamento penale dell’abuso, l’ingiunzione di demolizione della Procura, il consolidamento del diniego di sanatoria edilizia intervenuto in seguito alla perenzione del relativo ricorso e l’annullamento in autotutela di una precedente autorizzazione paesaggistica. Il diniego si fondava in particolare sulla circostanza che le opere avrebbero determinato un incremento di volumi e superfici rispetto all’originario titolo abilitativo. Avverso tale determinazione i ricorrenti proponevano ricorso deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando la possibilità di realizzare una volumetria comunque superiore a quella costruita in forza dell’asservimento di terreni e del vigente indice di fabbricabilità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune per l’omessa notifica ai vicini, rilevando che nel provvedimento impugnato gli stessi non erano espressamente indicati e non potevano pertanto assumere la qualifica di controinteressati, che richiede la contestuale sussistenza dell’elemento formale dell’indicazione nominativa e di quello sostanziale dell’interesse alla conservazione dell’atto.
Nel merito il collegio ha accolto il ricorso. L’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, ai sensi dell’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004, presuppone che gli abusi non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, né l’aumento di quelli legittimamente realizzati. Il diniego impugnato si fondava sull’assunto di un illegittimo incremento volumetrico, ma tale presupposto è stato ritenuto smentito dalla reviviscenza del permesso di costruire del 2003: con la sentenza del TAR Basilicata, divenuta definitiva, era stato infatti annullato l’atto comunale di annullamento del titolo, che si era limitato a recepire l’accertamento penale senza compiere alcuna autonoma valutazione. Da tale decisione deriva che il permesso di costruire in variante ha riacquistato piena efficacia e che le opere, ancorché comportanti un incremento di volumi e superfici rispetto al titolo originario, non possono più essere qualificate abusive.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato come la stessa pronuncia di improcedibilità del ricorso avverso il diniego di sanatoria edilizia fosse conseguente alla caducazione dell’annullamento in autotutela, così come l’accoglimento del ricorso contro l’ingiunzione di demolizione. Ha infine valorizzato l’esito dell’istruttoria svolta dal Comune a seguito di un’ordinanza cautelare, che aveva ritenuto sufficiente la sola riduzione degli sporti per sanare l’asserito abuso, nonché il rilascio di una precedente autorizzazione paesaggistica in sanatoria, poi annullata su istanza dei vicini ma sulla base di elementi meramente formali. La circostanza che i ricorrenti fossero proprietari di un’ulteriore particella, tale da consentire una volumetria maggiore rispetto a quella realizzata, è stata richiamata quale ulteriore elemento di conferma della sanabilità delle opere.
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Nota della Redazione
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