Carta docente, ottemperanza al giudicato e compenso del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 435 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere all’integrale pagamento delle spettanze entro un termine perentorio e nomina, in caso di inerzia, un commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza attribuzione di compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4007/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. Con quel titolo era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna dell’amministrazione al pagamento di € 2.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dato spontanea esecuzione al titolo. Il ricorrente propone quindi ricorso per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo, deducendo il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso infruttuoso del termine previsto per la messa in mora dell’amministrazione debitrice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La documentazione versata in atti comprova il passaggio in giudicato della sentenza azionata, risultante da attestazione acquisita al fascicolo, e il decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Accertati i presupposti, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo qui azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata e con ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio.
La scelta di un dirigente della stessa amministrazione resistente giustifica l’assenza di compenso. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria n. 479 del 2025, TAR Sicilia n. 291 del 2025, TAR Campania n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, sul richiamo di C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deposita gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., e ogni ritardo nell’esecuzione del titolo integra ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 552,00 oltre accessori, secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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