Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2103 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, Sezione lavoro, che accerta il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento professionale e condanna l’amministrazione al relativo accredito, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Il ricorso per ottemperanza al giudicato è ammissibile quando il titolo sia divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. Decorso tale termine, il giudice amministrativo accoglie la domanda, assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin da ora un commissario ad acta quale organo ausiliario.
Il Fatto
Una docente agisce dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per sei anni scolastici, con condanna dell’amministrazione all’accredito della somma complessiva di euro 3.000,00 e alla rifusione delle spese di lite.
La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Notificato il titolo esecutivo all’amministrazione, questa non ha adottato alcun adempimento e ha lasciato decorrere inutilmente il termine dilatorio. La ricorrente chiede quindi la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risulta che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata all’amministrazione presso la sede reale e che la stessa è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in giudizio.
Il Tribunale accerta inoltre che il ricorso è stato ritualmente notificato e che è decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. Tale disposizione impone alle amministrazioni di completare le procedure esecutive entro quel termine, senza che il creditore possa prima procedere a esecuzione forzata o notificare precetto.
Integrati i presupposti di legge, la domanda è fondata e va accolta. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata ed è ammessa delega a un funzionario. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.