Sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 712 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perso ogni interesse alla decisione. In tal caso, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali e insindacabili considerazioni. La dichiarazione di rinuncia al ricorso non richiede la notificazione alle altre parti costituite se la sopravvenuta carenza di interesse è evincibile dal contenuto della stessa. In caso di improcedibilità, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia il provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Bari ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, tra cui le informative del Comando Provinciale Carabinieri e della DIA e la nota di reiezione dell’istanza di accesso.

Costituitesi le Amministrazioni resistenti, il 31 marzo 2026 la Prefettura depositava in giudizio il provvedimento di conferma dell’interdittiva adottato in esito all’istanza di riesame ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 presentata dalla ricorrente. L’8 maggio 2026 la società depositava una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata alle altre parti costituite.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale, richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dalla dichiarazione depositata che non sussisteva più alcun interesse alla definizione nel merito della controversia.

Il Collegio ha precisato che la parte ricorrente, sino al momento della trattenuta in decisione della causa, ha la piena disponibilità dell’azione, potendo rinunciare al ricorso o dichiarare la perdita di ogni interesse alla decisione. In tale evenienza, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, che resta rimessa a personali e insindacabili valutazioni della parte stessa.

La pronuncia si fonda sul principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse, diversamente dalla rinuncia formale, non postula la notificazione alle altre parti costituite, essendo sufficiente la manifestazione unilaterale della volontà del ricorrente di non coltivare più il giudizio.

Alla luce dell’esito processuale, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e la conseguente improcedibilità del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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