Astreinte negata per crisi della finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 942 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è applicabile in modo automatico per il solo fatto dell’inadempimento della pubblica amministrazione. La disciplina processuale amministrativa affianca al limite negativo della manifesta iniquità, proprio del codice di rito civile, quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Spetta al giudice dell’ottemperanza, nell’esercizio di un ampio potere discrezionale, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo per negare la sanzione o mitigarne l’importo. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare tali ragioni ostative, qualificandosi come fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato. Con sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro e Previdenza, l’Amministrazione è stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, mediante accredito di € 2.500,00 per gli anni scolastici compresi nel periodo dal 2019 al 2024.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, il ricorrente ha proposto giudizio per l’ottemperanza. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si è costituito. Oltre all’esecuzione, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza ex art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: la sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.

Nel merito il ricorso è fondato. Non è contestato l’inadempimento dell’Amministrazione, che va condannata a dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni, con successivo intervento di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il punto giuridicamente centrale riguarda la richiesta astreinte. Il TAR richiama la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha escluso preclusioni astratte all’applicabilità dell’istituto verso la pubblica amministrazione inadempiente, ma ha chiarito che le peculiarità del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive costituiscono fattori da valutare in concreto, sia sui presupposti sia sulla graduazione dell’importo.

Muovendo da tale insegnamento, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e la dimensione del debito pubblico integrino altre ragioni ostative, così da giustificare la mancata condanna al pagamento della penalità di mora. La Corte richiama in proposito alcune pronunce di merito, tra cui quelle del TAR Lazio e del TAR Campania, che avevano già valorizzato analoghe circostanze.

Il Collegio precisa infine che tali ragioni ostative operano in quanto fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ.. La domanda di astreinte è pertanto respinta, mentre le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono liquidate nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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