La residenza legale per la cittadinanza è requisito sostanziale, non mera iscrizione anagrafica (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 319 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della residenza legale decennale, richiesto dall’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 per la concessione della cittadinanza italiana, deve essere interpretato in senso sostanziale e non meramente formalistico. L’iscrizione anagrafica costituisce una presunzione semplice di corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, superabile da prova contraria; analogamente, la cancellazione anagrafica determina solo una presunzione di interruzione della residenza, che può essere vinta da elementi quali la continuità del rapporto di lavoro, il possesso di un valido permesso di soggiorno e l’effettiva presenza sul territorio. L’Amministrazione, nell’accertare il requisito, è tenuta a svolgere un’istruttoria completa, acquisendo d’ufficio i documenti facilmente reperibili presso le banche dati pubbliche, non potendo fondare il diniego sul solo dato anagrafico.
Il Fatto
Un cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia dal 2002 e titolare di permesso di soggiorno UE per lungo periodo, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Prefetto di Udine dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendo interrotta la residenza legale nel periodo compreso tra il 19 ottobre 2016 e l’8 giugno 2018, in ragione della cancellazione anagrafica per asserita immigrazione all’estero e della successiva reiscrizione in un diverso Comune. Il ricorrente deduceva plurimi vizi di legittimità, sostenendo la natura sostanziale della nozione di residenza legale e la sua presenza effettiva e continuativa sul territorio nazionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ritiene il ricorso fondato, pur non ignorando che il requisito della residenza legale decennale è normalmente ancorato alle risultanze anagrafiche. L’iscrizione anagrafica, tuttavia, ha valore di presunzione semplice circa la rispondenza della situazione di fatto a quella di diritto e può essere superata dalla prova contraria, così come la cancellazione anagrafica determina solo una presunzione inversa, anch’essa superabile.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito elementi univoci: le buste paga mensili del periodo ottobre 2016 – giugno 2018 riferite allo stesso datore di lavoro, i CUD degli anni 2016, 2017 e 2018, e la validità del permesso di soggiorno per tutto il periodo contestato. A ciò si aggiunge il possesso, dal 21 dicembre 2020, del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il cui rilascio è subordinato a requisiti rigorosi volti a comprovare il radicamento sul territorio e l’effettivo inserimento sociale e lavorativo.
Tali elementi, agevolmente riscontrabili d’ufficio in banche dati formate e detenute da pubbliche amministrazioni, superano la negativa presunzione derivante dalla temporanea cancellazione anagrafica. Il provvedimento risulta pertanto afflitto da un deficit istruttorio che si riverbera sulla motivazione: l’Amministrazione si è limitata al mero riscontro delle risultanze anagrafiche, senza esperire gli approfondimenti doverosi avuto riguardo al bene della vita in gioco, violando l’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990. Concorrono ad avvalorare la stabile presenza sul territorio le evidenze relative al nucleo familiare del ricorrente, quali il contratto di lavoro a tempo indeterminato della moglie e la regolare frequenza scolastica delle figlie.
Il Collegio predilige una lettura sostanziale del requisito della residenza legale, secondo i canoni costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., richiamando il precedente del T.A.R. Abruzzo n. 28 del 2025. Il provvedimento è annullato e il Prefetto, nella riedizione del potere, dovrà conformarsi alla regola iuris espressa.
Nota della Redazione
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