Cessione d’azienda e dolo di evasione nella omessa dichiarazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 9720 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessione dell’azienda nel corso dell’anno di imposta non fa venire meno l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a quel periodo, né è idonea a escludere il dolo di evasione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. L’obbligo dichiarativo è, infatti, personale e indelegabile, sicché la convinzione del cedente di non essere più soggetto fiscalmente obbligato si risolve in una generica prospettazione di ignorantia legis, comunque irrilevante. Il dolo di evasione può essere legittimamente desunto dalla qualifica di titolare e rappresentante legale dell’impresa, dall’entità delle imposte evase e dal mancato pagamento postumo delle stesse, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. È inammissibile in sede di legittimità il motivo che ripropone censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Alessandria dichiarava il ricorrente responsabile del reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l’anno di imposta 2015, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, rilevando un’imposta evasa ai fini IRPEF di euro 981.663,00 e ai fini IVA di euro 1.793.607,00. La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione.

Con unico motivo di impugnazione, la difesa lamentava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato senza una rigorosa indagine sul dolo di evasione, giungendo a una forma di responsabilità oggettiva fondata unicamente sulla mancata presentazione delle dichiarazioni e sull’entità delle imposte evase. La difesa evidenziava che, in data 6 luglio 2015, il ricorrente aveva ceduto l’azienda, circostanza che lo aveva convinto in buona fede di non essere più soggetto fiscalmente obbligato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di doglianza non risultava consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. La Seventh Section ha quindi qualificato il ricorso come inammissibile, non ravvisando i presupposti per una rivalutazione delle questioni di merito.

Nel merito del percorso argomentativo, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice distrettuale in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, evidenziando come questi avesse fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento a Sez. 3, n. 44170 del 2023, Marra, Rv. 285221-01 e Sez. 3, n. 16469 del 2020, Veruari, Rv. 278966-01. Gli elementi posti a fondamento della decisione erano la qualifica di titolare e rappresentante legale dell’impresa individuale, l’entità delle imposte evase, definita “elevatissima”, e il mancato pagamento postumo delle stesse.

Quanto alla dedotta cessione dell’azienda, la Corte l’ha ritenuta correttamente irrilevante ai fini dell’esclusione del dolo di evasione. L’obbligo del ricorrente, infatti, non veniva meno né era delegabile, risolvendosi la censura difensiva nella generica prospettazione di una ignorantia legis comunque irrilevante nel sistema penale tributario.

Richiamata la sentenza n. 86 del 2000 della Corte costituzionale, la Corte ha escluso che la parte avesse proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ne è conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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