Impugnabilità del patteggiamento limitata ai motivi tassativi ex articolo 129 (Cass. pen. Sez. 2 n. 15858 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti è impugnabile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine all’esclusione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è consentito soltanto quando dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una di tali cause, non essendo richiesta una motivazione congrua ma potendo essere meramente enunciativa. È quindi inammissibile il ricorso che censuri la valutazione del giudice di merito con semplice richiamo all’ordinanza cautelare.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto applicava all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di tre anni e otto mesi di reclusione e mille euro di multa per i reati di rapina, lesioni aggravate e porto in luogo pubblico di un coltello.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice avesse escluso la sussistenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. con un semplice richiamo all’ordinanza applicativa della misura cautelare, senza una motivazione congrua.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017, che delimita tassativamente i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
La Suprema Corte ha ricordato che, anche prima della riforma, la giurisprudenza era consolidata nel ritenere che la motivazione della sentenza circa la mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. possa essere meramente enunciativa. Il controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio motivazionale, è ammesso solo quando dal testo impugnato risulti evidente la ricorrenza di una causa di non punibilità, come affermato dai precedenti citati (Sez. 2, n. 41785 del 2015; Sez. 5, n. 31250 del 2013; Sez. 2, n. 6455 del 2011).
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva all’entrata in vigore della norma (Sez. 5, n. 21497 del 2021; Sez. F, n. 28742 del 2020; Sez. 6, n. 1032 del 2019; Sez. 2, n. 39159 del 2019), confermando l’orientamento restrittivo in materia di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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