Continuazione in executivis e onere motivazionale sui singoli aumenti (Cass. pen. Sez. 1 n. 5209 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice è tenuto al rispetto del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave, previsto dall’art. 81, commi primo e secondo, cod. pen., oltre che dei criteri indicati dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. La determinazione della pena deve essere motivata in modo distinto per ciascun reato-satellite, sia quanto alla continuazione interna che a quella esterna, con indicazione dei criteri di calcolo e delle valutazioni relative alla gravità dei singoli episodi; è inammissibile una quantificazione forfettaria che non renda possibile il controllo del percorso logico-giuridico seguito. Quando, a seguito del riconoscimento della continuazione in executivis, muta il reato più grave, muta anche il rapporto proporzionale con i reati-satellite, imponendo una nuova e autonoma valutazione degli aumenti per ciascuno di essi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza del condannato volta ad applicare la disciplina del reato continuato a due gruppi di reati oggetto di separate sentenze irrevocabili. Per il primo gruppo era stato individuato come reato più grave quello di ricettazione, punito con tre anni e due mesi di reclusione; per il secondo gruppo era stato individuato come reato più grave quello di cui all’art. 455 cod. pen., punito con due anni di reclusione. La Corte aveva operato sugli aumenti per la continuazione, riducendo della metà le pene-base e mantenendo fermi gli aumenti già praticati per i reati-satellite in sede di cognizione, pervenendo a pene finali rispettivamente di dodici anni, undici mesi e venticinque giorni e di tre anni, nove mesi e quindici giorni di reclusione.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 81 cod. pen. in ragione del superamento del limite del triplo, e la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. per la motivazione carente sia in ordine ai singoli aumenti interni a ciascuna sentenza sia in ordine alla continuazione esterna, nonché per il vizio di motivazione sulla quantificazione forfettaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, rilevando come, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non avesse rispettato il limite del triplo della pena previsto dall’art. 81 cod. pen. per il primo gruppo di reati, avendo determinato una pena finale superiore al triplo di quella inflitta in sede di cognizione per la violazione più grave. In proposito ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, secondo cui anche nel riconoscimento della continuazione in executivis il giudice è tenuto al rispetto del limite del triplo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la decisione di ridurre indiscriminatamente della metà la pena per tutti i reati-base, mantenendo invariate le pene per i reati-satellite, integra una quantificazione forfettaria non sorretta da motivazione effettiva in ordine al rispetto del principio di proporzionalità della pena. La motivazione è apparsa apparente, riferita alla generale tipologia dei reati e alla personalità del condannato, senza alcuna valutazione dei singoli episodi.
La Corte ha richiamato l’indirizzo per cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare l’aumento per ciascun reato-satellite in modo distinto e motivato, come affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, e ha precisato che tale onere sussiste anche nell’applicazione della continuazione in sede esecutiva. Ha inoltre evidenziato che, mutando il reato più grave per effetto del riconoscimento in executivis, muta il rapporto proporzionale con i reati-satellite, imponendo una nuova valutazione degli incrementi per ciascuno di essi, senza che siano ammissibili automatismi né differenti trattamenti per reati omologhi privi di giustificazione.
In definitiva, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per un nuovo esame alla luce dei principi indicati.
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Nota della Redazione
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