Parere negativo su acquisizione indiretta di partecipazione e obbligo di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 107 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio della funzione di controllo sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, di cui all’art. 5, cc. 3 e 4, D. Lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale verifica la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria svolta dall’ente, nonché l’affidabilità delle stime, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni. L’atto deliberativo deve recare motivazione analitica in ordine alla necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, con specifica ponderazione delle soluzioni alternative: in difetto, il parere è negativo. La selezione del socio privato di una società mista che gestisce servizi pubblici locali richiede una gara a doppio oggetto, con delimitazione oggettiva e temporale dell’affidamento, non essendo ammissibili compagini societarie generaliste. L’operazione che attribuisca al socio privato, mediante clausole statutarie e meccanismi di voto, la direzione e la gestione di una società a controllo pubblico produce una sostanziale modifica della governance e della forma di gestione del servizio, con sacrificio del fine pubblico in favore del fine di lucro del privato.
Il Fatto
Il Comune di Camposanto (MO) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, cc. 3 e 4, D. Lgs. n. 175/2016, la deliberazione consiliare con cui ha approvato il progetto di rafforzamento della partnership industriale tra la società multiutility a capitale misto partecipata dall’ente e il socio privato, con contestuale acquisizione di una partecipazione indiretta in una società neocostituita, affidataria del ramo d’azienda relativo al servizio idrico integrato.
L’operazione prevede un aumento di capitale della partecipata diretta, riservato al socio privato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, c. 4, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura della quota della nuova società, con adozione di un nuovo statuto sociale. Il Comune ha chiesto il parere della Corte, subordinando all’esito favorevole l’efficacia della deliberazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 5 del T.U.S.P., come novellato dalla legge n. 118/2022, configura una peculiare attività di controllo, con parametri e termini definiti, nella quale la Corte verifica la conformità dell’atto ai commi 1 e 2, agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere negativo non impedisce di procedere, ma impone all’ente una motivazione rafforzata e la relativa pubblicità.
Superato il vaglio di competenza, di ammissibilità soggettiva e oggettiva, la Sezione esamina il merito. Rileva un primo profilo di criticità nell’inadempimento dell’onere di motivazione analitica: l’unica opzione considerata è il rafforzamento della partnership con il socio privato, senza valutazione comparativa di altri operatori in possesso delle qualificazioni tecniche, né delle ragioni per cui le finalità istituzionali sarebbero raggiungibili solo mediante tale operazione. In assenza di reale ponderazione delle soluzioni alternative, risulta impossibile compararne la convenienza economica.
La Sezione osserva inoltre che il rafforzamento della partecipata nel servizio idrico si realizzerebbe attraverso la partecipazione a una futura gara, i cui tempi ed esiti sono aleatori e non dipendono dai soci pubblici. Rileva, poi, l’assenza di una gara a doppio oggetto: la selezione del socio privato nelle società miste che gestiscono servizi pubblici locali deve avere ad oggetto contestualmente la sottoscrizione della partecipazione e l’affidamento del contratto, con attività specifica e definita e delimitazione temporale, non essendo ammissibili società miste generaliste. L’assenza di confronto concorrenziale potrebbe far emergere profili di responsabilità amministrativo-contabile.
Infine, quanto alla governance, il nuovo statuto prevederebbe un consiglio di amministrazione a composizione non paritetica, con nomina dell’amministratore delegato in capo al socio privato e attribuzione allo stesso del cd. casting vote in caso di stallo. Tali previsioni dimostrano che la direzione della società sarebbe trasferita al privato, con conseguente modifica della forma di gestione del servizio, per la cui realizzazione occorrerebbe l’intervento dell’ente di governo d’ambito. La Sezione richiama l’orientamento delle Sezioni riunite sulla nozione di controllo pubblico e sul dovere dei soci pubblici di formalizzare strumenti di esercizio dell’influenza dominante. L’operazione, in definitiva, cederebbe a un soggetto privato la direzione e la gestione di una società a controllo pubblico, facendo prevalere il fine di lucro del socio privato sul fine pubblico, con esito negativo del parere.
Nota della Redazione
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