Atto meramente confermativo del comando già impartito non impugnabile (TAR Lombardia n. 1593 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo che riproduce il medesimo comando già impartito con un precedente provvedimento, limitandosi a esplicitarne le ragioni, ha natura meramente confermativa e non riveste efficacia provvedimentale autonoma. Esso non è pertanto impugnabile in via autonoma, dovendosi contestare il provvedimento presupposto nel termine di decadenza. Una volta consolidatasi la legittimità dell’atto originario per mancata impugnazione, il ricorso avverso l’atto confermativo è inammissibile per carenza di interesse. La mera aggiunta della motivazione non vale a modificare il contenuto precettivo del comando.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un comparto rurale concesso in comodato, impugna la nota con cui il responsabile dell’Area Polizia Locale del Comune ha invitato a provvedere urgentemente all’ottemperanza di una precedente ordinanza sindacale. L’area è in parte sottoposta a sequestro per reati ambientali.

La ricorrente deduce l’avvenuta ottemperanza, la cessazione degli effetti dell’ordinanza presupposta, la propria estraneità agli obblighi di accesso all’area e la sproporzione degli interventi richiesti rispetto al programma di demolizione e ricostruzione. Il Comune eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per difetto di efficacia provvedimentale dell’atto e per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare, confrontando i due atti rilevanti: l’ordinanza n. 47/2019, mai impugnata, e la nota del 2020 oggetto del ricorso. La prima aveva imposto una serie di misure di sicurezza, tra cui la messa in sicurezza dell’area sottoposta a sequestro mediante rimozione delle parti pericolanti e consolidamento delle strutture murarie.

La seconda si limita a invitare il rappresentante legale a ottemperare alla precedente ordinanza, con specificazione delle relative ragioni. Il Tribunale osserva che l’atto impugnato ha riprodotto il medesimo comando, aggiungendo soltanto il “perché” dell’ordine impartito, ossia la necessità di consentire al responsabile dell’inquinamento di adempiere in sicurezza ai propri obblighi.

Tale aggiunta non modifica il contenuto precettivo. Il comando permane quello di operare gli interventi di rimozione delle parti pericolanti e di consolidamento nella parte del sito sottoposta a sequestro. Non è dunque rinvenibile alcuna rivalutazione o rimodulazione dell’onere originariamente imposto.

Da ciò deriva la qualificazione dell’atto come riproduttivo e meramente confermativo. Poiché la legittimità del provvedimento presupposto si è consolidata per mancata contestazione in giudizio, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio compensa le spese in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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