Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per pagamento delle spese distratte (TAR Toscana n. 1496 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., il pagamento integrale delle spese di lite distratte in favore del difensore, documentato dall’Amministrazione nel corso del giudizio e non contestato dal ricorrente, determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Venuto meno l’interesse all’esecuzione del comando giudiziale, il ricorso perde il suo oggetto e il giudice dichiara la cessazione. Resta ferma la condanna alle spese in favore del ricorrente, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. La declaratoria presuppone che l’esecuzione sia provata in modo documentale e che la controparte non la contesti.

Il Fatto

Un avvocato agisce in propria difesa per l’ottemperanza a trentacinque sentenze del Giudice Ordinario, limitatamente alle parti con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese legali, liquidate con distrazione in favore del difensore. L’elenco delle pronunce comprende decisioni dei Tribunali di Firenze, Livorno, Pistoia e Prato, ciascuna con la relativa statuizione sulle spese.

Costituitisi in giudizio il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, gli stessi depositano documentazione da cui risulta l’avvenuto pagamento delle spese di alcune sentenze del Tribunale di Livorno. Il ricorrente, con memoria, dà atto di quei pagamenti e segnala l’avvenuta corresponsione anche delle spese di una sentenza del Tribunale di Firenze. La questione arriva alla decisione dopo un’istruttoria volta a chiarire lo stato di adempimento delle residue pronunce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in corso di causa, sono state pagate le spese di lite di tre sentenze del Tribunale di Livorno, come documentato dall’Amministrazione e riconosciuto dal ricorrente. Non risultando depositata ulteriore documentazione, la Sezione, con ordinanza n. 1011 del 5 giugno 2025, assegna al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale il termine di quarantacinque giorni per depositare una relazione sullo stato di adempimento delle restanti sentenze, corredata dalla documentazione e dall’illustrazione di eventuali ragioni ostative all’esecuzione.

In riscontro, l’Amministrazione deposita documentazione attestante il pagamento delle spese di ulteriori sentenze, tra cui quelle del Tribunale di Pistoia e del Tribunale di Prato, oltre ad alcune pronunce del Tribunale di Firenze. Deposita inoltre una comunicazione con cui rappresenta all’Avvocatura Distrettuale che tutte le sentenze del Tribunale di Firenze oggetto di ottemperanza sono state eseguite quanto al pagamento delle spese in favore del difensore.

Il dato decisivo è che a tale comunicazione non ha fatto seguito alcuna contestazione dell’avvocato ricorrente. Il Collegio valorizza quindi la documentazione erariale e la non contestazione di quanto dichiarato dall’Amministrazione in ordine all’avvenuta liquidazione delle spese di tutte le sentenze del Tribunale di Firenze comprese nell’elenco.

Su queste basi, venuto meno l’interesse all’esecuzione per essere stato soddisfatto il diritto azionato, il Tribunale dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. L’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso giustifica il riconoscimento del favore delle spese in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con condanna in solido del Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *