Criterio alfabetico illegittimo per trasferimento ispettori Polizia di Stato (TAR Lombardia n. 1387 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di mobilità del personale della Polizia di Stato la circolare che disciplina la procedura costituisce lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione, che non può introdurre criteri selettivi non previsti né derogare alle regole cristallizzate. I criteri di graduazione fissati dalla stessa circolare — anzianità di sede, qualifica e anzianità nella stessa, anzianità di ruolo — vanno applicati nell’ordine stabilito e non possono essere sostituiti dal criterio alfabetico dei cognomi, del tutto eccentrico e avulso rispetto alle capacità e alle esigenze dei lavoratori. L’eventuale scavalco in graduatoria richiede una specifica motivazione, che deve dare conto del confronto comparativo tra i candidati. Il ricorso a un criterio irragionevole integra eccesso di potere e violazione del principio di uguaglianza, con conseguente annullamento della graduatoria e obbligo di trasferire il dipendente pretermesso.

Il Fatto

Un Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso una sede di Milano, presentava domanda di trasferimento per la provincia richiesta nell’ambito della procedura di mobilità ordinaria del ruolo degli Ispettori, avviata con circolare n. 12428 dell’11 aprile 2023 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Pubblicato l’elenco dei movimenti il 28 agosto 2023, la dipendente non vi era ricompresa, mentre risultava trasferito presso il C.O.S.C. di destinazione un Vice Ispettore proveniente da altra Questura, con qualifica inferiore e minore anzianità di ruolo.

La ricorrente contestava il modus procedendi dell’amministrazione, che — a parità di posizione in graduatoria — aveva fatto ricorso all’ordine alfabetico dei cognomi. Proponeva quindi ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del TAR adito e, nel merito, chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale e la respinge. L’art. 15 cod. proc. amm. impone che il difetto di competenza sia eccepito con l’atto di costituzione e comunque prima della decisione sulla domanda cautelare: nella specie l’eccezione era stata dedotta solo con la memoria di merito, dunque tardivamente. Nel merito, l’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. radica inderogabilmente la competenza nel tribunale della sede di servizio del pubblico dipendente, non essendo stati impugnati atti normativi o generali.

Passando al merito, il Tribunale ritiene fondate le censure. La circolare n. 12428 dell’11 aprile 2023, quale lex specialis della procedura, stabiliva l’applicazione nell’ordine dei criteri dell’anzianità di sede, della qualifica e anzianità nella stessa e dell’anzianità di ruolo. Entrambi i candidati avevano ottenuto parere favorevole al trasferimento, senza che fosse resa alcuna motivazione sull’eventuale scavalco delle posizioni in graduatoria, pure consentito all’esaminatore a seguito dei colloqui.

Il Collegio rileva che, applicando correttamente i criteri richiamati, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere il trasferimento, essendo la posizione del controinteressato recessiva sotto ogni profilo. L’amministrazione aveva invece giustificato l’esito con il ricorso al criterio alfabetico a fronte di una pretesa parità di valutazione tecnica.

Tale criterio è giudicato illegittimo. Esso non è previsto dalla circolare e non può essere ragionevolmente individuato come elemento idoneo ad attribuire una preferenza in caso di parità, risultando del tutto eccentrico e avulso rispetto alla tipologia di procedimento e privo di attinenza con le capacità e le esigenze dei lavoratori. Il Tribunale richiama, sulla violazione del principio di uguaglianza in presenza di requisiti irragionevoli, la Corte costituzionale, sentenza n. 67 del 2024, e, sul vincolo della lex specialis, il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3637 del 2023, secondo cui le clausole vanno interpretate in termini strettamente letterali, senza margini di integrazione discrezionale.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento in parte qua della graduatoria impugnata, con obbligo per l’amministrazione di trasferire la ricorrente presso la sede richiesta entro quaranta giorni dalla comunicazione della sentenza, con decorrenza giuridica 11 dicembre 2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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