Il simbolo della spada per la giustizia e la legittimazione passiva del Ministero (TAR Lazio n. 10539 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi pubblici, la scelta della risposta corretta a un quesito a risposta multipla non è sindacabile nel merito, salvo che la soluzione prescelta risulti manifestamente illogica o erronea. In particolare, nella proporzione verbale “Giustizia: pace = X: colomba”, la risposta “spada” è l’unica corretta, in quanto la spada costituisce il simbolo classico della giustizia nell’iconografia, a differenza del sesso che esprime un significato neutro. Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia avverso il provvedimento di non superamento della prova, in quanto beneficiario degli effetti della graduatoria dei vincitori. L’accertata infondatezza di uno dei motivi di ricorso rende inammissibile la prova di resistenza, con conseguente superfluità dell’esame degli ulteriori motivi.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nella quale ha totalizzato il punteggio di 19,50, risultando inidonea (soglia fissata a 21/30). La candidata ha contestato la correzione di due quesiti, asserendo di aver risposto correttamente a entrambi, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione.
Con motivi aggiunti, ha impugnato la graduatoria dei vincitori, nella parte in cui non risultava inserito il suo nominativo. Si sono costituite le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, affermando che tale legittimazione sussiste in quanto il Ministero è beneficiario degli effetti della graduatoria dei soggetti vincitori, destinati a instaurare con esso il rapporto di servizio.
Nel merito, la Sezione ha esaminato il primo quesito contestato (n. 3): “Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione verbale? Giustizia: pace = X: colomba”, con risposta corretta “spada” e risposta opzionata dalla candidata “donna”. Il Collegio ha richiamato le plurime pronunce della Sezione in materia, ritenendo che la risposta prefigurata dalla commissione sia l’unica corretta, in quanto sussiste un rapporto di equivalenza simbolica tra il termine giustizia e la spada, caratteristico dell’iconografia classica, a differenza del sesso, che esprime un significato neutro.
La Corte ha quindi evidenziato che, in ragione dell’infondatezza del primo motivo di ricorso, la ricorrente non è in grado neppure in astratto di soddisfare la prova di resistenza, potendosi soprassedere all’esame del secondo quesito contestato.
Con riferimento al quiz n. 15, il Collegio ha dato atto della parziale cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione rettificato in autotutela il punteggio, riconoscendo l’equivalenza delle risposte “clemenza” e “tolleranza”. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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