Oscuramento offerte generico e senza bilanciamento: annullato il decreto di secretazione (TAR Lazio n. 9555 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti di gara, la declaratoria di riservatezza da parte dell’offerente non può risolversi in una clausola di stile: l’istanza di oscuramento deve specificamente indicare le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, suscettibili di sfruttamento economico e in grado di garantire un vantaggio concorrenziale. La stazione appaltante, nel decidere sull’oscuramento ex art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, è tenuta a svolgere un bilanciamento concreto tra l’esigenza di tutela del segreto e il diritto di difesa del concorrente (accesso difensivo), senza far prevalere automaticamente la riservatezza, alla luce dell’ordinanza CGUE 10 giugno 2025, C-686/24. Il provvedimento che dispone l’oscuramento deve essere motivato con la specifica individuazione dei dati oggettivamente segreti e con la dimostrazione della loro prevalenza sulle contrapposte esigenze difensive; diversamente, è illegittimo per difetto di motivazione e istruttoria.

Il Fatto

Il Ministero della Difesa ha indetto una gara europea a procedura ristretta per l’acquisizione di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito, la gara è stata aggiudicata a un RTI, mentre la società seconda classificata ha richiesto l’accesso alla documentazione dell’aggiudicatario, in parte oscurata su istanza di quest’ultimo per ragioni di segretezza commerciale.

Con il provvedimento impugnato, la stazione appaltante ha disposto l’oscuramento della relazione tecnica, della scheda di offerta economica e della lista parti di ricambio presentate dal RTI vincitore. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. e art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, deducendo la genericità dell’istanza di riservatezza e il difetto di motivazione del decreto che l’aveva accolta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il decreto di oscuramento nella parte relativa all’offerta del controinteressato. Il Collegio ha innanzitutto affermato che l’accesso difensivo non gode più di una prevalenza automatica sugli interessi di riservatezza: l’ordinanza CGUE 10 giugno 2025, C-686/24, ha imposto di operare un bilanciamento caso per caso tra il diritto a un ricorso effettivo e la tutela dei segreti tecnici o commerciali dell’offerente.

Nel caso di specie, l’istanza di oscuramento presentata dalla controinteressata è risultata generica, limitandosi ad affermare che la documentazione “potrebbe contenere” informazioni riservate, senza individuare specificamente quali dati fossero segreti e perché. Il Collegio ha richiamato il principio per cui la limitazione dell’accesso non può fondarsi su una mera affermazione relativa al know-how aziendale, ma richiede un bilanciamento concreto volto a enucleare il punto di equilibrio tra riservatezza e trasparenza.

Anche il decreto di oscuramento è stato ritenuto carente: la motivazione si è limitata a un riferimento astratto ai “segreti tecnici o commerciali”, senza specificare quali informazioni fossero oggettivamente meritevoli di tutela e senza dimostrarne la prevalenza sulle esigenze difensive della ricorrente. A fronte di un interesse alla conoscenza degli atti funzionale al controllo delle valutazioni dell’Amministrazione, l’oscuramento indiscriminato dell’intera offerta tecnica ed economica è stato considerato illegittimo.

La conseguenza è il dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi, identificando con precisione gli eventuali documenti o parti di essi che contengano reali segreti industriali e valutando, in un equo bilanciamento, se la loro protezione prevalga sull’interesse difensivo della controinteressata. Per la parte relativa agli atti non oscurati, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata la documentazione successivamente trasmessa. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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