Revoca del nulla osta al lavoro per mancata allegazione della documentazione prescritta (TAR Puglia n. 251 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, e degli artt. 22 e 24 del D.lgs. n. 286/1998, al sopravvenuto accertamento della mancata allegazione, all’istanza di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, della documentazione prescritta consegue la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. L’asseverazione resa dal professionista ex art. 24-bis T.U.I. non è idonea a giustificare le plurime carenze documentali richieste dalla normativa, soprattutto ove prodotta tardivamente. L’istituto del permesso di soggiorno in attesa di occupazione di cui all’art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/1998 presuppone una previa assunzione valida, che difetta in caso di mancata allegazione documentale originaria.
Il Fatto
La parte ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, adottato dall’Amministrazione in seguito all’accertamento di carenze documentali nell’istanza presentata in data 18.03.2024. Nell’istanza cautelare, il ricorrente lamentava la violazione del principio di proporzionalità e chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, insistendo sulla validità dell’asseverazione di cui all’art. 24-bis T.U.I. resa da un professionista e sulla possibilità di conversione in permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non assistito da fumus di fondatezza. In primo luogo, ha richiamato la normativa di riferimento, secondo cui la mancata allegazione della documentazione prescritta dall’art. 22, comma 2, del D.lgs. n. 286/1998 determina, all’esito degli accertamenti, la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. Nella fattispecie, l’istanza del 18.03.2024 risultava sprovvista della documentazione inderogabilmente richiesta, circostanza acclarata agli atti.
Il Tribunale ha quindi escluso che l’asseverazione ex art. 24-bis T.U.I. potesse sanare la situazione, rilevando che la stessa, oltre a non essere stata prodotta tempestivamente — come emerso dalle verifiche dell’Ispettorato del lavoro — non era comunque idonea a giustificare le ulteriori e plurime carenze documentali. La mera asseverazione non supplisce, quindi, all’allegazione dei documenti richiesti dalla legge.
Privi di pregio sono stati ritenuti anche i richiami al principio di proporzionalità e all’istituto del permesso di soggiorno in attesa di occupazione di cui all’art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/1998. Tale istituto, infatti, presuppone una previa assunzione valida che, nel caso di specie, difetta proprio a causa delle carenze documentali originarie.
La decisione dell’Amministrazione, pertanto, ad un primo esame proprio della fase cautelare, è apparsa immune dalle censure dedotte, salvi i maggiori approfondimenti del giudizio di merito. L’istanza cautelare è stata respinta e le spese della fase compensate, in considerazione della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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