Bosco non ancora formalmente qualificato: il TAR Puglia respinge la cautela per insussistenza del periculum (TAR Puglia n. 252 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’istanza di sospensione deve essere respinta quando non emerge il presupposto del periculum in mora, ove il danno paventato dal ricorrente risulti allegato in termini ipotetici, generici e indimostrati. La circostanza che l’attività autorizzata sia stata in ampia parte già eseguita al momento della decisione costituisce elemento ulteriore che esclude l’attualità del pregiudizio. La mancata definizione del procedimento di rettifica del PPTR ai sensi dell’art. 104 delle N.T.A. del PPTR, con la conseguente mancata formale qualificazione delle aree come bosco, rileva solo in sede di cognizione di merito e non fonda, di per sé, la sussistenza del fumus ai fini cautelari.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, la determinazione del Servizio Territoriale Brindisi della Regione Puglia recante autorizzazione al taglio di vegetazione alloctona su area di sua proprietà in agro di Ostuni, nella parte in cui qualificava l’intera area come bosco, nonostante il vincolo nel PPTR fosse individuato solo in parte delle particelle. L’autorizzazione presupponeva inoltre l’aggiornamento del PPTR e conteneva una clausola di salvezza dei diritti dei terzi e delle norme ambientali vigenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto la domanda cautelare non meritevole di accoglimento, non riscontrando il presupposto del periculum in mora. Il danno paventato dalla società è stato valutato come allegato in termini ipotetici, generici e indimostrati, mancando una concreta dimostrazione del pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione del provvedimento impugnato.
Ulteriore elemento dirimente è stato individuato nella circostanza che l’attività di taglio autorizzata risultava ormai in ampia parte eseguita: la società aveva provveduto a oltre il 50% del taglio delle piante, circostanza questa che faceva venire meno l’attualità del pregiudizio lamentato. Inoltre, il Collegio ha evidenziato che la stessa autorizzazione impugnata precisava che, con nota del 16.12.2025, era stato richiesto l’aggiornamento del PPTR alla Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio, sicché il procedimento di rettifica di cui all’art. 104 delle N.T.A. del PPTR non risultava ancora definito.
Il TAR ha pertanto ritenuto che allo stato non fossero formalmente qualificate come boschi le aree in questione, ma ha comunque rimesso ogni diversa valutazione alla sede di cognizione di merito, in cui la questione della corretta qualificazione delle aree e degli effetti conformativi del vincolo sarà riesaminata nel merito.
Nota della Redazione
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