Annullamento regionale del permesso di costruire e interesse pubblico attuale (Cons. Stato n. 5565 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento regionale del permesso di costruire, previsto dall’art. 39 d.p.r. n. 380/2001 e, per la Regione Lazio, dall’art. 34 l.r. Lazio n. 15/2008, è espressione del potere di annullamento d’ufficio disciplinato in via generale dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990. La specialità concerne unicamente il termine di esercizio del potere, pari a dieci anni dall’adozione dell’atto e a diciotto mesi dall’accertamento della sua illegittimità. Ne consegue che l’amministrazione regionale deve valutare in concreto l’interesse pubblico attuale alla rimozione del titolo, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e considerare il contro-interesse privato al mantenimento del provvedimento favorevole. Il bilanciamento è tanto più stringente quanto più l’annullamento interviene a distanza di molto tempo dall’adozione dell’atto originario. Non può negarsi il legittimo affidamento del privato quando il rilascio del permesso non sia dipeso da una sua falsa rappresentazione dei fatti.
Il Fatto
La controversia riguarda la legittimità della delibera di giunta della Regione Lazio n. 431 del 25 luglio 2017, con cui è stato annullato, ai sensi dell’art. 34 l.r. Lazio n. 15/2008, il permesso di costruire n. 2 del 17 gennaio 2013, rilasciato dal Comune a una proprietaria per la realizzazione di un’abitazione su un fondo inserito in un piano di lottizzazione convenzionato. L’amministrazione regionale ha ritenuto il titolo illegittimo per assenza dell’autorizzazione paesaggistica, in presenza di un vincolo boschivo.
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso della proprietaria, ritenendo fondato, con portata assorbente, il motivo relativo all’omessa motivazione sull’interesse pubblico attuale e all’omesso bilanciamento con l’affidamento, e ha respinto la domanda risarcitoria. La Regione ha proposto appello principale; la proprietaria ha proposto appello incidentale in via gradata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione del potere esercitato. L’annullamento regionale del permesso di costruire, di cui all’art. 39 d.p.r. n. 380/2001, costituisce species del potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi sancito dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990. La specialità rispetto alla figura generale riguarda esclusivamente il termine di esercizio: dieci anni dall’adozione dell’atto di primo grado e diciotto mesi dall’accertamento della sua illegittimità.
Da questa premessa discende che il potere resta soggetto agli altri presupposti di legittimità fissati dalla norma generale. L’amministrazione non può quindi prescindere dalla valutazione in concreto dell’interesse pubblico attuale, che non può coincidere con il mero ripristino della legalità violata, né dalla considerazione del contro-interesse privato al mantenimento del provvedimento favorevole.
La Corte richiama il proprio orientamento (Cons. Giust. Amm. Sicilia n. 325 del 2020; Cons. Stato n. 1824 del 2022; Cons. Stato n. 1536 del 2024), la più recente decisione della stessa Sezione su controversia analoga (Cons. Stato n. 3781 del 2026) e l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, per sottolineare che il bilanciamento è tanto più stringente quanto più l’annullamento intervenga a distanza di molto tempo dall’adozione dell’atto originario.
Nel caso concreto la delibera regionale non reca alcuna motivazione sull’interesse pubblico attuale alla rimozione del titolo. Tale interesse non può ritenersi autoevidente per la sola natura sensibile del valore paesaggistico. La Corte esclude inoltre che possa negarsi alla proprietaria una posizione di legittimo affidamento, poiché il rilascio del permesso non è dipeso da una falsa rappresentazione dei fatti da parte sua, ma dall’accertamento del Comune circa l’inesistenza del vincolo boschivo. L’appello principale è pertanto infondato.
L’infondatezza dell’appello principale assorbe i motivi di primo grado, riproposti solo in via gradata, e rende improcedibile l’appello incidentale, proposto in via ulteriormente subordinata. La sentenza impugnata è confermata; le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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