L’atto plurimo di acquisizione al demanio va notificato ai proprietari incisi (Cons. Stato n. 8903 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il Comune dispone, ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della legge n. 448 del 1998, l’accorpamento al demanio stradale di più porzioni di terreno identificate è atto plurimo e non atto generale: contiene autonome determinazioni riferite a distinti destinatari. Esso è provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati e ricade nell’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990, con l’onere di notificazione individuale ai proprietari direttamente incisi; non basta la pubblicazione all’albo pretorio. Il termine di impugnazione decorre, a norma dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza. Non integra piena conoscenza la laconica dicitura della visura catastale che rechi il solo riferimento al provvedimento di acquisizione, priva di motivazione e di contesto. Il consenso richiesto dalla norma ablatoria deve essere espresso e non può essere surrogato da comportamenti concludenti o dalla tolleranza ultradecennale.
Il Fatto
I proprietari di un’area censita al catasto impugnavano davanti al TAR Abruzzo la determina con cui il Comune l’aveva acquisita al demanio stradale ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della legge n. 448 del 1998. Il TAR declinava la giurisdizione; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5239 del 2024, affermava la giurisdizione amministrativa e rinviava.
Riassunto il giudizio, il TAR accoglieva il ricorso e annullava la determina, rilevando l’assenza del consenso dei proprietari e dell’uso pubblico ultraventennale, e dichiarava inammissibile il ricorso incidentale del Comune per difetto di giurisdizione. Il Comune appellava, contestando la ricevibilità, l’ammissibilità e il merito della decisione.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio riconosce tempestiva la memoria degli appellati. La controversia rientra tra quelle soggette a rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. f), e comma 2, cod. proc. amm., con dimezzamento dei termini: il deposito delle prime memorie è di quindici giorni, scaduti il 26 settembre 2025, giorno del deposito. I motivi di appello risultano quindi specificamente contestati. Il capo che ha declinato la giurisdizione sul ricorso incidentale non è stato impugnato ed è passato in giudicato ex art. 9 cod. proc. amm..
Sul primo motivo, il Consiglio di Stato esclude che la determina abbia natura generale. Il provvedimento individua specifiche particelle e realizza, uno actu, distinte acquisizioni patrimoniali: è quindi atto plurimo, secondo l’insegnamento richiamato di Cons. Stato n. 4587 del 2014 e Cons. Stato n. 3988 del 2023. Da ciò deriva l’applicazione dell’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990: per i soggetti direttamente incisi non opera la presunzione legale di conoscenza connessa alla pubblicazione, ma è necessaria la notificazione o comunicazione individuale.
Il Collegio precisa poi che l’efficacia sostanziale e il decorso processuale non coincidono. Richiamando Cons. Stato n. 7109 del 2025, chiarisce che l’art. 21-bis va letto sistematicamente con l’art. 41 cod. proc. amm., che pone su un piano di parità notificazione, comunicazione e piena conoscenza. Il termine può quindi decorrere anche prima della notifica, purché ricorra la piena conoscenza.
Nel caso concreto la notificazione è intervenuta solo il 10 marzo 2021, all’esito dell’istanza di accesso. La dicitura della visura catastale, che menziona la determina senza motivazione né contesto procedimentale, consente di percepire l’esistenza dell’atto ma non gli aspetti essenziali della sua lesività: non integra la piena conoscenza richiesta dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., né rileva la mera conoscibilità per effetto della trascrizione. La ritardata cognizione deriva dall’omessa notifica imputabile al Comune.
Il secondo motivo è respinto: l’effetto ablatorio della proprietà è sufficiente a radicare l’interesse ad agire, presidiato dagli art. 42 e 24 Cost.. Quanto al merito, la Corte conferma l’interpretazione rigorosa del consenso, che deve essere espresso secondo Cons. Stato n. 4012 del 2023 e non surrogabile da comportamenti concludenti; la sua assenza basta a fondare l’annullamento, rendendo superfluo l’esame dell’uso pubblico ultraventennale. L’appello è respinto, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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