Violazione ordinanza cautelare non è nullità ma impugnabile con riesame nei termini (TAR Calabria n. 1200 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo adottato in violazione di un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo non è nullo, perché la decisione cautelare è priva dell’efficacia di cosa giudicata e non integra il paradigma dell’art. 21-septies legge n. 241/1990. Il provvedimento di riesame adottato in esecuzione della pronuncia cautelare, che dia un nuovo assetto agli interessi in gioco, determina l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti già proposti, perché il loro eventuale accoglimento non muterebbe la posizione giuridica del ricorrente. Ai fini della decorrenza del termine per i motivi aggiunti ex art. 43, primo comma, secondo periodo, cod. proc. amm., il deposito in giudizio di documenti mai prima comunicati o conosciuti costituisce il momento iniziale idoneo ad avviare il termine decadenziale, dovendo il ricorrente attivarsi secondo ordinaria diligenza per verificare l’eventuale produzione di atti processuali.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, accreditata per quindici posti letto in RSA, impugna davanti al TAR Calabria la deliberazione con cui il Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha recepito i contratti ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 per il triennio 2022-2024, senza includere la ricorrente, e impugna gli atti presupposti di ripartizione del budget. Deduce difetto di motivazione e illegittimità della delega alle singole Aziende della ripartizione delle risorse, compito che spetterebbe al Commissario ad acta per il piano di rientro.
Il Tribunale, in sede cautelare, accoglie l’istanza e ordina all’Azienda di determinarsi con provvedimento formale e motivato sul tetto di spesa. In esecuzione viene adottata la delibera del 25 maggio 2023, n. 1194, contro cui la ricorrente propone ulteriori motivi aggiunti, deducendo nullità per elusione del dictum cautelare e invalidità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette di poter prescindere dalle eccezioni preliminari di difetto di interesse e di difetto di legittimazione passiva, in applicazione del principio della ragione più liquida. Il ricorso principale e i primi motivi aggiunti sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: la delibera del 25 maggio 2023 ha dato un nuovo assetto agli interessi in gioco e l’annullamento degli atti impugnati in prima battuta non muterebbe la posizione giuridica dell’operatore sanitario.
La censura di nullità della delibera per dedotta elusione dell’ordinanza cautelare è ritenuta tempestiva, inquadrandosi nell’art. 117 cod. proc. amm., ma infondata. Il Tribunale richiama consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 4461/2019; Cons. Stato, Sez. III, n. 5084/2018; CGARS n. 191/2023; TAR Sicilia, Sez. II, n. 3124/2021) secondo cui l’atto adottato in violazione di un’ordinanza cautelare non può essere nullo, perché una decisione cautelare è priva dell’efficacia di cosa giudicata.
Quanto ai secondi motivi aggiunti, il Collegio li dichiara irricevibili per tardività. La delibera di riesame è stata depositata in giudizio il 26 maggio 2023; i motivi aggiunti sono stati notificati solo il 29 dicembre 2023. Il Tribunale dà continuità all’indirizzo della Sezione (sentenza n. 143/2020) e della Sezione I (sentenza n. 669/2022): il deposito in giudizio di documenti mai prima comunicati o conosciuti costituisce il momento iniziale del termine decadenziale ex art. 43, primo comma, secondo periodo, cod. proc. amm. (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3674/2013).
Il Collegio richiama altresì la giurisprudenza sull’ordinaria diligenza (TAR Lazio, Sez. II, n. 4578/2020): il deposito giudiziale di documenti realizza un tramite di conoscenza adeguato, sorretto dalle formalità del contesto processuale e dall’assistenza legale dei difensori. Infine, poiché in sede cautelare le argomentazioni del ricorso e dei primi motivi aggiunti sono state scrutinate favorevolmente, il Tribunale dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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