Audizione Corte dei conti su spesa e finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 47 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di audizione parlamentare, non esercita una funzione decisoria ma esprime una valutazione tecnica sulla sostenibilità finanziaria e sull’operatività delle misure in esame. Il giudizio sulla spesa sanitaria si fonda sul confronto tra fabbisogno sanitario nazionale standard e prodotto interno lordo, evidenziando come l’incremento nominale del finanziamento non compensi l’effetto dell’inflazione, con una riduzione del rapporto in termini reali. Le proposte di modifica del riparto del Fondo sanitario mediante l’indice di deprivazione vanno valutate con cautela quanto a metodologia, attendibilità dei dati e stabilità dei budget regionali. Il collegamento delle tariffe agli outcomes e il de-listing delle prestazioni richiedono la definizione preventiva del metodo e non producono, di per sé, risparmi di finanza pubblica. Il riordino della sanità integrativa incide in modo significativo sui fondi non doc e può traslare oneri sulla spesa out-of-pocket degli assistiti.

Il Fatto

La Commissione Affari sociali della Camera ha richiesto alla Corte dei conti un’audizione informale sulla proposta di legge A.C. 1298, recante disposizioni sul finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare.

Il testo si articola in undici articoli, dal potenziamento delle risorse e dalla revisione del riparto del Fondo sanitario nazionale fino alle misure su appropriatezza, personale, sanità integrativa, autorizzazione e accreditamento, tracciabilità della spesa, nomina dei direttori generali, liste d’attesa, ricerca, digitalizzazione ed emergenza sanitaria. Le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approvato il documento di audizione e lo hanno depositato in segreteria.

La Motivazione della Corte

Sul finanziamento, la Corte osserva che la spesa sanitaria corrente rilevata nel DEF 2024 è risultata nel 2023 inferiore alle attese e in calo rispetto all’anno precedente, per effetto soprattutto dello slittamento di esborsi contrattuali. Il rifinanziamento disposto con la legge di bilancio porta il fabbisogno cui concorre lo Stato a un livello che, tuttavia, in rapporto al prodotto resta in graduale flessione nel triennio. L’inflazione erode il valore reale degli stanziamenti e amplia la divaricazione tra importi nominali e reali.

Quanto al riparto, la Corte ritiene coerente con la letteratura l’uso dell’indice di deprivazione accanto a parametri ambientali e socioeconomici. Segnala però che il peso del 50 per cento sulla quota capitaria diverge dal 10 per cento indicato in premessa alla proposta e necessita di chiarimento; che i diversi indicatori di povertà producono ordinamenti regionali differenti e non sempre statisticamente significativi; che forti oscillazioni annuali possono determinare discontinuità nella definizione dei budget. I pesi, nei sistemi che adottano formule capitarie trasparenti, sono di regola stimati e non fissati a priori.

Sull’appropriatezza, la Corte guarda con favore all’ampliamento delle risorse per le nuove prestazioni, ma dubita della revisione del sistema di garanzia che rimette a fissi e variabili la scelta degli indicatori senza esplicitare il metodo. Condivisibile è il collegamento delle tariffe agli outcomes, purché la sperimentazione definisca come e in quale misura operare il collegamento, considerata la distanza temporale tra esiti di salute e remunerazione degli output intermedi. Il calcolo dei posti letto in ragione della media europea richiede una valutazione dei costi di attivazione e di funzionamento.

Sul personale, la Corte rileva che l’incremento dei margini di spesa è rilevante e va valutato con gli andamenti dell’esercizio, mentre il fabbisogno formativo dei medici appare superato come imbuto ma resta critico nella distribuzione dei contratti e nell’attrattività. Sulla sanità integrativa, il vincolo di destinazione comprimerebbe fortemente le prestazioni in ambito LEA erogate dai fondi non doc, con possibile traslazione del costo sulla spesa out-of-pocket o aumento delle rinunce alla cura. Sulla tracciabilità, la Corte segnala profili di coordinamento con la disciplina sulla trasparenza e possibili questioni di legittimità costituzionale per l’obbligo di pubblicazione limitato ai soli dirigenti sanitari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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